Notifica di un avviso di accertamento in un comune diverso da quello di residenza del contribuente

GIURISPRUDENZA

COTRUFO & PARTNERS 
Avvocati e Commercialisti

 

Notifica di un avviso di accertamento in un comune diverso da quello di residenza del contribuente

 

La Ctr Puglia, con sentenza n. 410/2022, in una causa patrocinata dallo studio COTRUFO & Partners – Avvocati e Commercialisti (Avv.ti Francesco Cotrufo e Iris Maria Ruggeri)  accogliendo l’appello della difesa, ha ribadito che la notifica di un avviso di accertamento in un comune diverso da quello di residenza del contribuente, ancorchè notificato nelle mani del padre dello stesso, è illegittima.

In tale situazione, ricorda il Collegio Pugliese, la giurisprudenza della Cassazione ha escluso che operi la presunzione di ricezione prevista dall’art. 139 cpc che invece presuppone che la notifica sia stata richiesta ed effettuata presso l'abitazione del destinatario (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2, Sent., 17-04-2015, n. 7830).

È stato, infatti, ribadito che non basta che la persona cui sia stata consegnata la copia sia in rapporti di parentela con il destinatario dell'atto dovendo, invece, trattarsi di persona di famiglia o addetta alla casa, di persona cioè a lui legata da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, da affidamento che l'atto sia portato a sua conoscenza (cfr. Cass. 1996 n. 3403). In particolare la Corte di Cassazione, in relazione alla notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario, ha affermato che la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera nel caso in cui questa sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell'atto, in tal caso non potendosi ritenere avverato il presupposto della frequentazione quotidiana sul quale si basa l'ipotesi normativa della presumibile consegna, con conseguente nullità della notifica stessa, non sanata dalla conoscenza aliunde della notificazione dell'atto che non sia stata accompagnata dalla sua tempestiva impugnazione (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 21/11/2013, n. 26189).

Tale nullità non può, peraltro, considerarsi sanata dalla proposizione del ricorso atteso che lo stesso mira esclusivamente a far valere proprio la nullità della notifica dell’atto.

 

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari

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