L段stanza di condanna ad adempiere non deve essere trascritta

GIURISPRUDENZA

L’istanza di condanna ad adempiere non deve essere trascritta

Non si tratta infatti della sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso perché una delle parti non ha rispettato i contenuti previsti dal patto fiduciario

immagine generica illustrativa

Non è soggetta a trascrizione ai sensi del n. 2 dell’articolo 2652 codice civile, perché non è volta a ottenere la pronuncia di una sentenza che tenga conto del contratto non concluso, la domanda giudiziale con la quale si chiede – previo accertamento dell’obbligo del convenuto, nascente da un patto fiduciario, di intestare un immobile all’attore – la condanna ad adempiere detto obbligo.
A stabilirlo è il decreto del Tribunale di Firenze del 31 maggio 2022 – n. 42/2022, che ha rigettato il reclamo proposto dal proponente avverso la riserva apposta dal Conservatore dei registri immobiliari di Firenze alla trascrizione della domanda.

La vicenda
Nell’atto di citazione di cui è stata chiesta la trascrizione, il contribuente sostiene di aver acquistato insieme al coniuge, convenuto in giudizio, un immobile. In forza di un patto fiduciario stipulato per scrittura privata il bene è stato intestato al solo coniuge convenuto, con l’obbligo di questi di intestare al proponente, a semplice richiesta, il 50% del diritto di proprietà del bene acquistato.
Il contribuente sostiene, inoltre, di aver successivamente richiesto l’adempimento di detto obbligo, ma che l’altra parte si è resa inadempiente.
A fronte di tale comportamento il proponente ha chiesto al Tribunale di Firenze di accertare l’obbligo del coniuge di intestargli formalmente il 50% del diritto di proprietà dell’immobile e di condannarlo al rispetto del patto stipulato. Inoltre, ha chiesto la trascrizione della domanda ai sensi del n. 2 dell’articolo 2652 cc, per impedire che in pendenza del processo il convenuto potesse alienare il bene vanificando la pretesa azionata. Secondo il richiedente la domanda proposta al Tribunale era trascrivibile ai sensi della norma citata in quanto volta a ottenere l’esecuzione in forma specifica del patto fiduciario.
Il Conservatore ha ritenuto, invece, che l’istanza non potesse rientrare nella previsione della norma invocata in quanto non avente a oggetto diritti reali e non essendo volta a ottenere la pronuncia di un provvedimento giudiziale che operasse, in suo favore, il trasferimento del 50% del diritto di proprietà dell’immobile.
A fronte dei dubbi manifestati dal Conservatore in merito alla trascrivibilità della domanda, l’attore ne ha chiesto, ai sensi dell’articolo 2674 bis cc, la trascrizione con riserva e ha poi proposto reclamo al Tribunale.

La decisione
Per comprendere la delicatezza e l’importanza pratica della questione giuridica oggetto della decisione è necessario fare un breve cenno all’azione di esecuzione in forma specifica e alla previsione del n. 2 dell’articolo 2652 del codice civile.

L’articolo 2932 cc stabilisce che “Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso”.
Nel codice civile del 1865 non esisteva una disposizione analoga a tale norma e, di conseguenza, in caso di inadempienza, la controparte non poteva chiedere all’autorità giudiziaria il riconoscimento del diritto previsto nel contratto, ma solo il risarcimento dei danni.
Il codice civile del 1942, per consentire a chi può pretendere il riconoscimento di un obbligo a contrarre, di avere esattamente ciò a cui ha diritto e non una tutela meramente risarcitoria, ha previsto che la parte possa ottenere una sentenza da cui scaturiscano gli effetti del contratto non concluso, ossia la “esecuzione in forma specifica” dell’obbligo a contrarre.
Per rendere completa la tutela, l’articolo 2652 cc ha disposto che si devono trascrivere “qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'articolo 2643” (ossia ai diritti reali su beni immobili) “2) le domande dirette a ottenere la esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre”.

Con la trascrizione della domanda, il contribuente impedisce al convenuto di alienare il bene in pendenza del processo e di vanificare, quindi, la pretesa azionata.
La tutela così accordata, dagli articoli 2932 e 2652 – n. 2 – del codice civile è, in tal modo, completa sin dal momento della proposizione dell’istanza.
Alla luce della disciplina esposta risulta chiaro che la domanda giudiziale di cui è stata chiesta la trascrizione non rientra nella previsione del n. 2 dell’articolo 2652 cc poiché non si riferisce a diritti reali, ma a un obbligo di cui è chiesto l’accertamento e la condanna all’adempimento, e non è volta a ottenere la pronuncia di una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, ossia che trasferisca all’attore il 50% del diritto di proprietà dell’immobile intestato fiduciariamente al convenuto.
È dunque pienamente condivisibile la decisione del Tribunale di Firenze.

Fonte

www.fiscooggi.it

 

Tutte le news