Sequestro e confisca dello stipendio: si applica sempre il limite del quinto.

GIURISPRUDENZA

Le Sezioni Unite penali, con sentenza n. 26252 depositata il 7 luglio, hanno risolto un contrasto interpretativo concernente l’applicabilità dell’articolo 545 c.p.c. in caso di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente avente ad oggetto stipendi o pensioni.

In particolare, i Supremi giudici, confermando l'orientamento secondo cui al divieto di sequestro e pignoramento di trattamenti retributivi, pensionistici e assistenziali in misura eccedente un quinto del loro importo al netto delle ritenute, deve riconoscersi valore di regola generale dell’ordinamento processuale, stante la riconducibilità dei predetti trattamenti nell’area dei diritti inalienabili della persona, costituzionalmente tutelati, senza che neppure possa ostarvi la confusione di tali somme con il restante patrimonio mobiliare del soggetto, quando sia attestata la causale dei versamenti (cfr., Cass. n. 8822/2020; Cass. n. 14606/2019; Cass. n. 15795/2015), hanno affermato il seguente principio di diritto "limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall’articolo 545 c.p.c., si applicano anche alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato".

 

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari

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