Socio accomandatario ed obbligo d'iscrizione all'inps.

GIURISPRUDENZA

La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1821/2022 deposita il 18.11.2022, in una causa patrocinata dagli avv.ti Francesco Cotrufo ed Iris Maria Ruggeri, dello studio COTRUFO & Partners – Avvocati e Commercialisti, ha annullato diversi avvisi di addebito emessi dall’inps per contributi richiesti al socio accomandatario di una sas a seguito d’iscrizione d’ufficio da parte dell’ente previdenziale.

La Corte d’Appello, in premessa, ribadisce che per l’iscrizione obbligatoria dei i singoli soci è comunque richiesta la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

In altri termini, afferma la Corte, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione commercianti è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010, nella quale è stato evidenziato che "detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma del fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa” (così Cass., Sez. lav., Sent. n. 3835/2016).

Come osservato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24898 del 2010, senza dubbio la lett. c) del comma 203 cit. ha previsto, sia pure in maniera implicita, l’assoggettabilità all’assicurazione commercianti anche dei soci della società a responsabilità limitata, nel concorso degli altri requisiti di legge, nel momento in cui ha previsto la non applicabilità nei loro confronti del requisito specifico della «piena responsabilità dell’impresa», con l’assunzione dei relativi oneri e rischi.

Quest’ultima specificazione, resa necessaria dal regime giuridico proprio delle s.r.l., «… deve formare oggetto di una valutazione interpretativa adeguata, che tenga conto delle suddette ragioni specifiche della non applicazione ai soci di s.r.l. del requisito della illimitata responsabilità e individui il tipo di collaborazione all’attività della società che comunque il socio deve svolgere affinché sia concepibile la sua iscrizione all’assicurazione commercianti Quanto ai presupposti per l’iscrizione alla Gestione commercianti del socio amministratore di s.r.l., si è precisato che qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l’attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell’opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (v. Cass. 10426/18).

Una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all’attività aziendale vi possa essere in via di principio la c.d. “doppia iscrizione” consentita dalla legge (in base alla norma interpretativa contenuta nell’art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010), rimane pur sempre da accertare in concreto, cioè in ogni singola fattispecie, il presupposto della partecipazione personale all’attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente ai fini dell’iscrizione alla gestione commercianti, dovendosi dare comunque applicazione all’art. 1, comma 203, della l. n. 662 cit. La Corte di Cassazione ha altresì affermato: «In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell’attività del socio di s.r.l. sono da riferire all’attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all’impresa, al netto dell’attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della “prevalenza” meglio si attaglia alla lettera dell’art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l’elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell’area di applicazione della norma tutti i casi in cui l’attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell’impresa» (v. Cass. 4440/17; in senso conforme v. anche Cass. 19273/18).

Secondo la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, invero, il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi cioè in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l’oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell’attività esercitata in quanto amministratore), e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa. Tale tesi meglio si attaglia all’interpretazione più logica della norma volta a valorizzare l’elemento del lavoro personale, come peraltro affermato nella stessa sentenza delle Sezioni Unite n. 3240 del 2010. Essa, inoltre, aderisce maggiormente alla ratio estensiva dell’obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di s.r.l. con la norma in esame, evitando di restringere l’area di applicazione dell’assicurazione commercianti e di lasciare fuori di essa tutti i casi in cui l’attività del socio di s.r.l., ancorché rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.

In base ai lavori preparatori, per come risulta anche dal parere n. 926/1998 reso dal Consiglio di Stato su interpello del Ministero del Lavoro, la norma dettata dal comma 203 era finalizzata infatti ad eliminare, tra l’altro, i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell’iscrizione nella gestione dei soci di s.r.l. e ad evitare che grazie allo schermo della struttura societaria la prestazione di lavoro resa dal socio nell’impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale. Nel contempo, essa era volta a superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata.

In tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare quindi la partecipazione al lavoro aziendale, ma, come già osservato dalla Cassazione (sent. n. 5360 del 2012) deve altresì precisarsi che, stante l’ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l’espletamento di un’attività esecutiva o materiale, ma anche di un’attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all’attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa.

Tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un’attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l’espletamento dell’attività di amministratore per la quale il socio è tenuto ad iscriversi alla gestione separata.

Occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore: la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l’attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata Non possono perciò confondersi, già sul piano logico giuridico, l’attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore, neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell’organizzazione e della direzione. Si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l’attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l’espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell’organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza. L’attività lavorativa è invece rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell’opera prestata a favore della società dai soci e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi (v. per queste condivisibili considerazioni Cass. 10426/18, in motivazione).

Ciò conferma l’indirizzo, che può dirsi ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti che sia provato lo svolgimento di un’attività commerciale (v. Cass. 3835/16 e 5210/17), per cui, con riferimento alle società, non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza (v. sul punto Cass. 26657/18, che si richiama a Cass. 10426/18).

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Negli stessi termini vedasi, con specifico riferimento a una società di persone, Cass. 5210/2017 (<<nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza - nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti la sola dichiarazione dell’interessato, priva di valore confessorio, di svolgere attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza all’interno della s.a.s. di cui era socio accomandatario ->>) e Cass. 3835/2016 (<<Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore>>).

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L’applicazione degli esposti principi alla controversia da parte della Corte di Appello, ha portato all’accoglimento dell’appello, atteso che, nel caso in esame, l’Inps non ha provato il coinvolgimento diretto del socio xxxxx -amministratore unico della sas- nel lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Infatti, l’I.N.P.S. non ha adeguatamente assolto il relativo onere probatorio in ordine al fatto che il Sig. xxxxxxxxxxxxx, in seno alla sas, si dedicasse ad un’attività commerciale diversa ed ulteriore rispetto a quella gestoria tipica dell’amministratore, non avendo prodotto in giudizio alcuna documentazione contabile e/o fiscale idonea allo scopo ed avendo omesso di articolare qualsivoglia richiesta istruttoria finalizzata ad asseverare il rispettivo assunto difensivo

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Alla luce delle esposte considerazioni, l’appello è stato accolto

 

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari.

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