Fittizia residenza a Londra. Compensi da tassare in Italia

GIURISPRUDENZA

Fittizia residenza a Londra. Compensi da tassare in Italia

La società inglese intestata al medico veniva utilizzata per i servizi di segreteria e per la fatturazione degli onorari mentre in realità le prestazioni professionali avvenivano in Italia

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I fatti
A seguito dei controlli effettuati presso due strutture sanitarie italiane per verificare i rapporti lavorativi intercorsi con un medico ortopedico, l’ufficio ha emesso nei confronti di quest’ultimo un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2003. In particolare, il professionista, pur avendo svolto la propria attività professionale in Italia, presso una casa di cura e un’azienda ospedaliera, risultava formalmente residente a Londra dal 2002 e si era avvalso di una società con sede nel Regno Unito, utilizzandola come “schermo fiscale” per farle “fatturare” i suoi compensi come una sorta di “contenitore dei proventi” prodotti in Italia. La società britannica, infatti, operava quale agenzia amministrativa nel settore medico e forniva approvvigionamento dei servizi di segreteria e amministrazione relativi alla professione (quindi non prestava servizi in campo medico-sanitario) e non aveva mai avuto contatti né intrattenuto rapporti contrattuali con le strutture italiane presso le quali lo stesso ortopedico prestava la propria attività.

La Cassazione:

Un ortopedico iscritto all’Aire che si è avvalso di una società schermo del Regno Unito per la fatturazione dei suoi compensi è soggetto passivo d’imposta in Italia se ha mantenuto, nel territorio dello Stato, la sua residenza sostanziale. In base alla documentazione fornita dall’amministrazione finanziaria, il medico, in Inghilterra, non svolgeva alcuna attività lavorativa, non era proprietario o locatario di immobili e non pagava le imposte. Viceversa, in Italia, aveva stabilito il centro dei propri interessi lavorativi e affettivi, poiché proprio nel territorio nazionale aveva intrattenuto rapporti professionali costanti con le due strutture sanitarie, era proprietario di numerosi immobili, aveva registrato utenze domestiche e aveva il proprio nucleo familiare. Per la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 33832 del 16 novembre, è corretta la valutazione dei giudici di secondo grado che avevano ritenuto imponibili nel nostro Paese i compensi del professionista.

Fonte

 

www.fiscooggi.it

 

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