Obbligo per l’Imprenditore: adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo Stato di CRISI ECONOMICA.

Crisi d'Impresa e Insolvenza

Nuovo obbligo per l’Imprenditore: adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo Stato di CRISI ECONOMICA.

Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (C.C.I.I.) prevede l’obbligo per imprenditori e imprese di organizzare la propria attività in modo tale da evitare o, quantomeno, limitare gli effetti di un’eventuale crisi economica dell’impresa.

Gli amministratori dell’impresa che non si impegnano ad osservare quest’obbligo potrebbero incorrere in pesanti responsabilità nei loro confronti, anche di carattere penale.

 

In cosa consiste quest’obbligo per gli imprenditori?

In dettaglio, è imposto all’imprenditore un preciso dovere organizzativo di istituire sistemi di segnalazione di rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale, così da attivarsi immediatamente per la soluzione della crisi attraverso una delle procedure previste dal Codice.

Tali assetti organizzativi, amministrativi e contabili devono consentire di:

  • rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario;
  • verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale e rilevare i segnali di crisi.

Precisamente, i segnali di crisi in presenza dei quali l’imprenditore ha obbligo di attivarsi, secondo l’art. 3, comma 4°, del C.C.I.I., sono:

a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;

d) l’esistenza di una o più esposizioni debitorie rilevanti nei confronti di creditori pubblici qualificati, ovverosia:

DEBITI INPS, ossia il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali pari al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di € 15.000 (per imprese con lavoratori subordinati) e pari a € 5.000 (per imprese senza lavoratori subordinati);

DEBITI Ag.d.E., ossia l'esistenza di un debito IVA scaduto e non versato di importo superiore a € 5.000 e, comunque, non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; oppure, in ogni caso, l’esistenza di un debito superiore ad € 20.000;

DEBITI l'Ag.d.E.-Riscossione, ossia l'esistenza di crediti affidati per la riscossione superiori, per le imprese individuali, all'importo di € 100.000, per le società di persone, all'importo di € 200.000 e, per le altre società, all'importo di € 500.000.

 

Che succede se non sono in grado di rilevare e/o risolvere lo stato di crisi economica dell’impresa?

La mancata rilevazione tempestiva dello stato di Crisi e/o Insolvenza dell’impresa sottopone l’amministratore dell’impresa alla possibilità di doversi difendere da azioni di responsabilità nei propri confronti. 

Non va poi dimenticato che, in alcuni casi, l’amministratore rischia importanti sanzioni penali (compresa la reclusione fino a 2 anni) anche solo per aver semplicemente sostenuto spese personali eccessive o per aver aggravato il proprio dissesto economico. 

➥Se sei un imprenditore e dovessi trovarti di fronte ad uno dei segnali di crisi su indicati, oppure dovessi trovarti in situazione di crisi o squilibrio economico-finanziario e sei interessato a trovare la soluzione più indicata al tuo caso specifico, ti invitiamo a contattarci per ricevere maggiori informazioni. 

 

Tutte le news