Iva ordinaria dal 21 al 22%: le istruzioni, ora come allora.

Iva ordinaria dal 21 al 22%: le istruzioni, ora come allora.

Iva ordinaria dal 21 al 22%: le istruzioni, ora come allora.

Iva ordinaria dal 21 al 22%:
le istruzioni, ora come allora
Chiarimenti più “maturi” sulle modalità operative connesse all’applicazione della nuova aliquota affinché i contribuenti possano gestire al meglio i relativi adempimenti
sostituzione
A un mese dall’entrata in vigore della disposizione normativa che ha decretato l’incremento di un punto percentuale dell’aliquota Iva ordinaria (articolo 40, comma 1-ter, del Dl 98/2011, come modificato dall’articolo 11 comma 1, lettera a), del Dl 76/2013), l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 32/E del 5 novembre, rinviando in linea generale alle precisazioni fornite in occasione del precedente aumento dell’imposta (circolare n. 45/2011), dà indicazioni sul comportamento da adottare in caso di dubbi sul momento di effettuazione delle operazioni, in particolare per quei settori costretti a fare i conti con fatturazioni riferite a periodi in cui vigeva un’aliquota diversa.
 
È il caso dei fornitori di acqua, luce, gas e di tutte le altre società che erogano servizi di pubblica utilità. L’Agenzia, infatti, considerata la complessità gestionale relativa alla fatturazione – prima presuntiva e, poi, di conguaglio a credito del cliente – dei servizi offerti, indica un percorso alternativo rispetto a quello descritto nella circolare 45/2011 e afferma che, nelle note di accredito per pareggiare i conti in base ai consumi effettivi, è applicabile l’aliquota ordinaria dell’ultima “fattura emessa per il periodo cui il conguaglio si riferisce e nei limiti dell’imposta addebitata con tale aliquota nella fattura stessa”.
Se invece il cliente risulta debitore, l’aliquota da applicare è quella in vigore al momento di emissione della fattura di conguaglio.
 
L’aliquota è fedele al momento anche se questo cambia
Sul quando si deve ritenere concluso uno scambio, la circolare ricorda che, qualunque sia il momento di effettuazione delle operazioni, a quello bisogna guardare per la corretta applicazione della nuova aliquota. In sostanza, anche se le norme sono cambiate, in particolare riguardo agli acquisti intracomunitari, per gli operatori del settore nulla è mutato: è sufficiente individuare il momento giusto di un’operazione, facendo riferimento alla disposizione che lo fissa: per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, l’articolo 6 del Dpr 633/1972; per gli acquisti intra-Ue, l’articolo 39del Dl 331/1993. Quest’ultimo, dall’1 gennaio 2013, fa coincidere tale momento con la partenza del bene dallo Stato membro di provenienza e non più con quello di consegna o di arrivo nel territorio dello Stato di destinazione.
Stesso discorso anche per chi ha scelto di stare nel regime Iva per cassa (articolo 32-bis del Dl 83/2012). La norma, pur prevedendo deroghe in relazione al momento di esigibilità dell’imposta e di esercizio della detrazione, non modifica i criteri di effettuazione delle operazioni.
 
Regolarizzare le sviste: tutto come la prima volta
Per correggere senza sanzioni le fatture emesse dall’1 ottobre con la vecchia aliquota, gli operatori dovranno effettuare le opportune variazioni in aumento (articolo 26 del Dpr 633/1972) e versare la maggiore imposta nei termini anticipati dal comunicato stampa del 30 settembre scorso. Quindi:
  • i contribuenti mensili, entro il termine di versamento dell’acconto (27 dicembre) per le fatture emesse a ottobre e novembre ed entro la data di liquidazione annuale (16 marzo) per quelle del mese di dicembre
  • i trimestrali, entro i termini di liquidazione annuale, per le fatture emesse nell’ultimo trimestre.
Paola Pullella Lucano
pubblicato Martedì 5 Novembre 2013