Impugnabile la cartella di pagamento Irap

Impugnabile la cartella di pagamento Irap

Impugnabile la cartella di pagamento Irap

Cassazione Sentenza n. 25358 del 12.11.13

 

Per la Corte di Cassazione "è pacifico che il contribuente può contestare una pretesa tributaria anche in sede di impugnazione della cartella emessa sulla base delle sue dichiarazioni; purchè ovviamente tale cartella costituisca il primo atto con cui la pretesa viene portata a conoscenza del contribuente. E non è affatto necessario che il contribuente versi quanto chiesto in cartella e quindi presenti domanda di rimborso, impugnando il silenzio - rigetto. Cita a sostegno della propria tesi, un'altra sentenza della Corte, la numero 9872 del 05.05.2011, con la quale è stato affermato che il contribuente può contestare, anche emandando le dichiarazioni presentate all'Amministrazione Finanziaria, l'atto impositivo che lo assoggetti ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico; e tale contestazione deve farla proprio impugnando la cartella esattoriale, non essendogli consentito di esercitare l'azione di rimborso dopo il pagamento della cartella.

 

Dott. Francesco Cotrufo

Commercialista - Tributarista in Bari