Redditometro: la ctp di Bari disapplica i coefficienti.

Redditometro: la ctp di Bari disapplica i coefficienti.

Redditometro: la ctp di Bari disapplica i coefficienti.

C.T.P. DI BARI SEZ. 11 SENTENZA N. 214/11/13 DEPOSITATA IL 14/11/2013

 

E' con immenso piacere pubblicare l'estratto di questa sentenza in quanto il difensore, il Dott. Cataldi Francesco, è uno amico fraterno nonchè un eccellente Tributarista.

La  CTP DI BARI, afferma un importante principio: il Redditometro è un mezzo di ricostruzione dellla posizione fiscale del contribuente con valenza di PRESUNZIONE SEMPLICE che comporta, l'ammissibilità della più ampia prova contraria del soggetto indagato non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica a prescindere dalla effettiva capacità fiscale del soggetto sottoposto a verifica. Onere del contribuente sarà quello di dimostrare, in forza delle capacità finanziarie comunque disponibili, pur se derivate dai risparmi accumulati nel tempo di poter congruamente fronteggiare i costi del proprio stile di vita, ovviamente a prescindere dalle risultanze del ricalcolo parametrico. Il Giudice Tributario, se investito dal problema, potrebbe anche DISAPPLICARE IL DM DEL 1992 apprezzando la concreta situazione. Inoltre le spese effettivamente sostenute e documentate sui beni indice posti a base dell'accertamento possono contribuire a formare la convinzione nel giudice che l'accertamento sia infondato, come nel caso di specie affrontato. La Ctp accoglie il ricorso del contribuente e condanna l'ufficio alla spese di giudizio per Euro 1.650,00-=

Grazie a Francesco Cataldi per avermi inoltrato la sentenza in oggetto.

 

Dott. Francesco Cotrufo

Commercialista - Tributarista in Bari