Verifica fiscale ai supplementari: legittimi gli atti che ne derivano

Verifica fiscale ai supplementari:  legittimi gli atti che ne derivano

Verifica fiscale ai supplementari: legittimi gli atti che ne derivano

Verifica fiscale ai supplementari:
legittimi gli atti che ne derivano
Il mancato rispetto dei termini di permanenza previsti dall’articolo 12 dello Statuto del contribuente non determina la nullità del conseguente avviso di accertamento o del pvc
extra time
Il tempo massimo previsto per la durata delle verifiche fiscali ha natura meramente ordinatoria, in quanto nessuna norma lo dichiara espressamente perentorio. Pertanto, gli atti compiuti dopo il decorso di tale termine sono pienamente legittimi.
Questa, in sintesi, la decisione della Corte di cassazione contenuta nella sentenza n. 26732 del 29 novembre.
 
Il fatto
Sulla base delle risultanze di un processo verbale di constatazione redatto nei confronti di un’associazione, l’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento ai fini Irpeg e Ilor per il recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili per difetto d’inerenza o del requisito della certezza e di voci di ricavo non contabilizzate.
 
Avverso l’atto impositivo, la contribuente proponeva ricorso, lamentando l’illegittimità dell’accertamento, perché redatto sulla base di un processo verbale di constatazione “non utilizzabile”. A parere del ricorrente, infatti, il verbale avrebbe violato il quinto comma dell’articolo 12 della legge 212/2000 “essendosi i verbalizzanti soffermatisi in azienda oltre trenta giorni in mancanza di formale provvedimento di proroga della verifica”.
 
Il ricorso trovava accoglimento in sede di prime cure.
A parere dei giudici dell’adita Ctp, il provvedimento di proroga, di cui era stata accertata in sede giudiziale l’esistenza, non sanava il vizio di legittimità del processo verbale di constatazione, in quanto non era stato comunicato alla contribuente la quale, pertanto, ne risultava all’oscuro.
 
L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza di primo grado veniva rigettato dai giudici della Commissione tributaria regionale, secondo cui il provvedimento di proroga “non era motivato, non aveva data certa, oltre a non essere stato comunicato alla contribuente”.
Avverso la sentenza d’appello proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate.
 
Sulla base del primo motivo d’impugnazione, l’ufficio finanziario deduceva falsa applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 12 della legge 212/2000, nel punto della sentenza in cui i giudici della Ctr avevano ritenuto che il permanere dei verificatori oltre il termine ordinario comportasse l’inutilizzabilità di tutti gli atti compiuti prima e dopo la scadenza del termine.
Secondo la tesi dell’ufficio, la norma in esame non statuisce l’inutilizzabilità degli atti conseguenti in caso di sforamento dei termini, né siffatta sanzione è rinvenibile in alcun principio di carattere generale.
Con il secondo motivo di impugnazione, l’Agenzia delle Entrate lamentava l’illegittimità della pronuncia dei giudici di appello, laddove essa affermava che il provvedimento di proroga non fosse motivato e non avesse data certa, poiché l’ordinamento tributario non statuisce alcun rigore formale a riguardo.
 
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il secondo e ha deciso per la cassazione della sentenza di secondo grado impugnata, con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale.
 
La decisione
La sentenza in commento attiene una delle previsioni di maggior rilievo introdotte dallo Statuto dei diritti del contribuente in tema di verifiche fiscali, dettata dall’articolo 12, comma 5, della legge 212/2000, che ha stabilito un limite alla permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente controllato.
La norma stabilisce infatti che “la permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio”.
 
A giudizio della suprema Corte, il termine di permanenza presso la sede del contribuente ha natura meramente ordinatoria “in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, né la nullità di tali atti può ricavarsi dalla “ratio” delle disposizioni in materia potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell’Amministrazione” (cfr, in senso conforme, Cassazione 17002/2012 e 14020/2011).
 
La posizione dei giudici di legittimità va oltre la lettura sistematica della norma, secondo cui il concetto di “permanenza” non coinciderebbe con la “durata complessiva della verifica”, perché si tratta di termine meramente ordinatorio, il cui superamento non pregiudica la legittimità degli atti a essa connessi.
Se ne deriva, pertanto, che il mancato rispetto dei termini previsti dall’articolo 12 dello Statuto del contribuente non può determinare la nullità degli atti successivi, quali l’avviso di accertamento o il prodromico processo verbale di constatazione.
 
La eccepita nullità di tali atti non è desumibile neanche dalla ratio delle disposizioni in materia tributaria e appare oltremodo eccessiva: se così non fosse, si legittimerebbe il venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del semplice disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza dei verificatori degli uffici finanziari o della Guardia di finanza (cfr, in tal senso, Cassazione 17010/2013).
 
In merito alla natura del termine di durata delle verifiche fiscali, la sentenza in commento riprende un consolidato principio generale in materia di procedimento amministrativo, in ragione del quale i termini di conclusione dell’iter amministrativo “devono, salvo espressa previsione contraria, essere considerati come ordinatori e non perentori”.
Il principio è desumibile dal combinato disposto di cui agli articoli 152 e 156 del codice di procedura civile, per cui i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari “espressamente perentori”, e non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.
 
I giudici di Cassazione, eliminando qualsiasi dubbio in merito, sanciscono che il dettato delle citate norme è applicabile “a tutti i procedimenti, salvo che per essi non sia diversamente disposto o che la norma generale non possa trovare applicazione per incompatibilità”.
Emiliano Marvulli
pubblicato Lunedì 9 Dicembre 2013
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/verifica-fiscale-ai-supplementari-legittimi-atti-che-ne-derivano