La detrazione Iva va respinta, se l’immobile è abitazione civile

La detrazione Iva va respinta, se l’immobile è abitazione civile

La detrazione Iva va respinta,
se l’immobile è abitazione civile
Lo scomputo dell’imposta dipende dalla classificazione catastale dei fabbricati, senza tener conto del loro effettivo utilizzo. Questo è scritto nella norma di riferimento
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Non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di fabbricati o di porzioni di fabbricato a destinazione abitativa, anche se utilizzati, secondo la normativa regionale di settore, nell’ambito di un’attività turistico-recettiva.
E’ quanto emerge dalla sentenza n. 27690 dell’11 dicembre 2013 della Cassazione che, nell’accogliere le doglianze dell’ufficio, ha negato la detrazione Iva assolta sull’acquisto di un fabbricato composto da più appartamenti accatastati come A/2.

La sentenza è in linea con l’orientamento di prassi, secondo cui la distinzione tra immobili a destinazione abitativa e immobili strumentali, ai fini dell’applicabilità dell’indetraibilità oggettiva enucleata all’articolo 19-bis, comma 1, lettera i), del Dpr 633/1972, deve essere operata con riferimento alla classificazione catastale dei fabbricati, a prescindere dal loro effettivo utilizzo (cfr circolari nn. 27/2006 e 182/1996).

Difatti l’articolo 19-bis detta la regola generale, in base alla quale “non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all’acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni”.
La norma, in sostanza, prevede un’ipotesi di indetraibilità oggettiva dell’Iva riguardante i soli fabbricati a destinazione abitativa, individuati facendo riferimento al criterio di classificazione catastale (per “natura” e non per “destinazione d’uso”).

La ratio di tale principio risiede nel fatto che, di norma, le operazioni attive di cessione e di locazione di abitazione sono esenti da Iva e, conseguentemente, l’imposta dei relativi costi non può essere detratta.

Su posizioni opposte si attesta la dottrina che, da sempre, ha ritenuto che le attività turistico-ricettive svolte in forma imprenditoriale danno diritto, in capo al soggetto passivo, alla detrazione dell’imposta sugli acquisti e sulle spese relativi agli immobili a uso abitazione, strumentali per l’esercizio dell’attività.

La stessa Amministrazione, nel prendere atto delle nuove forme di attività turistico-ricettive (quali esercizi di affittacamere e case e appartamenti per vacanze), con la risoluzione 18/2012, rispondendo a una istanza di interpello posta in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 19-bis del Dpr 633/1972, ha riconosciuto la detrazione dell’imposta anche nel caso in cui il fabbricato sia utilizzato nell’ambito imprenditoriale di un‘attività turistico-alberghiera.

Il fatto
La vicenda processuale origina da un avviso di accertamento con cui l’ufficio contesta a un imprenditore l’indebita detrazione Iva assolta sull’acquisto di fabbricati abitativi, in violazione del dettato normativo (ex articoli 19 e 19-bis, Dpr 633/1972).
Il contribuente presenta ricorso eccependo la natura strumentale del fabbricato, in quanto impiegato nell’esercizio di un’attività recettiva di affittacamere.

La Ctp di Bolzano condivide le argomentazioni della parte; stesso verdetto viene deliberato in secondo grado.
In particolare, i giudici d’appello ammettono la detrazione dell’Iva perché in presenza di fabbricati destinati in modo inequivocabile all’attività d’impresa, sebbene catastalmente destinati a civile abitazione.
Gli “appartamenti”, chiariscono i giudici di merito, sono elementi centrali in un’attività turistica di affittacamere, per questo il proprietario-imprenditore ha chiesto il rimborso dell’Iva collocandola nell’ambito dei costi inerenti all’attività d’impresa svolta nel settore turistico-alberghiero.
Entrambe le Commissioni superano il dato formale della qualificazione catastale per approdare a un’indagine più articolata che guarda al tipo di attività svolta in concreto.

La decisione
Diverso l’approccio dei giudici di legittimità che, ribaltando l’orientamento delle Commissioni di merito, ritengono irrilevante la destinazione turistica dell’immobile accatasto come abitazione civile.
La Cassazione dà un’interpretazione restrittiva della norma che, almeno in prima battuta, sembra escludere in toto la detrazione sugli acquisti di immobili accatastati come abitazioni civili, omettendo qualsiasi indagine sulla destinazione reale del bene.
Difatti, l’articolo 19-bis, comma 1, lettera i), Dpr 633/1972, prevede espressamente che non è detraibile l’Iva assolta sugli acquisti di fabbricati destinati a civile abitazione, fatta eccezione per il caso delle imprese il cui oggetto “esclusivo o principale” sia quello di costruzione.

Non ha alcuna rilevanza, puntualizzano i giudici, il fatto che gli appartamenti in oggetto siano destinati a un uso turistico, visto che tale ipotesi non è compresa fra le eccezioni all’indetraibilità oggettiva di cui all’articolo 19-bis (cfr Ctr Perugia, sentenza 47/2010).
L’interpretazione dei giudici è supportata dal dato normativo, visto che l’articolo 19-bis espressamente esclude la detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti di fabbricati destinati a civile abitazione.
Carmen Miglino
pubblicato Venerdì 10 Gennaio 2014
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/detrazione-iva-va-respintase-l-immobile-e-abitazione-civile