Altra conferma della CTP di Campobasso. Inesistente la notifica per posta della Cartella Esattoriale
Sentenza CTP di Campobasso n. 10/1/2014 del 21.01.2014
Con la sentenza in oggetto, la Ctp, correttamente interpretando l'art. 26 del D.P.R. 602/73, ha ritenuto che la omessa intermediazione di uno dei soggetto abilitati dalla legge (ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge o, previa eventuale convenzione tra Comune e Concessionario, messi comunali o agenti della polizia municipale) ad effettuare la notifica col mezzo della raccomandata postale della cartella di pagamento, o di qualsiasi altro atto di competenza dell'Agente della Riscossione, configuri un'ipotesi giuridica di inesistenza della notificazione che inficia, per assoluta nullità derivata, la cartella di pagamento, attesa la natura recettizia della stessa, con impossibilità, trattandosi di inesisistenza, di configurare acun tipo di sanatoria. La Ctp accoglie il ricorso e condanna Equitalia ed Agenzia delle Entrate a complessive euro 500,00.
La sentenza sopra riportata, è in linea con gli orientamenti di molte Ctp e Ctr d'Italia ad esclusione delle Commissioni Tributarie di Bari, che ad oggi, continuano a rigettare i ricorsi per infondatezza. Si auspica, un intervento chiarificatore e specifico da parte della Corte di Cassazione.
Dott. Francesco Cotrufo
Commercialista - Tributarista in Bari