Torna l'impugnabilitą dell'estratto di ruolo. La Cassazione conferma!

Torna l'impugnabilitą dell'estratto di ruolo. La Cassazione conferma!

Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 03-02-2014, n. 2248

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo. Con una pronuncia di senso contrario a quella dell'anno 2013 afferma il seguente principio:

La questione posta dal ricorso, sembra, possa essere esaminata e decisa, tenendo conto del principio desumibile da Cass. n.11736/2011, secondo cui il ruolo, ancorchè atto interno dell'Amministrazione, costituisce lo strumento fondamentale della riscossione, poichè contiene l'indicazione del periodo d'imposta, cui l'iscrizione si riferisce, dell'imponibile, dei versamenti e dell'imposta effettivamente dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogabili al contribuente; tale iscrizione costituisce, il valido e legittimo titolo per la riscossione del tributo, mentre la cartella esattoriale costituisce lo strumento mediante il quale la pretesa esattoriale viene portata a conoscenza del debitore d'imposta. Ne deriva che il momento determinante per l'instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è quello della formazione del ruolo e non già quello della notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.La decisione impugnata appare in linea con tale principio, posto che la circostanza che il contribuente era stato portato a conoscenza dell'iscrizione a ruolo del carico tributario direttamente dal dipendente addetto all'ufficio, che aveva consegnato copia dell'estratto dei ruoli, piuttosto che attraverso la notifica della cartella, non precludeva l'impugnazione, che trovava legittimazione, proprio nella avvenuta formazione del ruolo, atto con cui l'Amministrazione concretizza nei confronti del contribuente una pretesa tributaria definita, compiuta e non condizionata.

Speriamo che le Commissioni tributarie Prov.li e Reg.li si adeguino a questa importantissima sentenza che, ancora una volta, garantisce al contribuente il diritto di difesa costituzionalmente garantito.

 

Dott. Francesco Cotrufo

Commercialista - Tributarista in Acquaviva delle Fonti e Putignano