Copie fotostatiche nel processo tributario non valide se contestate! La Ctp di Bari conferma le argomentazioni del Dott. Cotrufo.

Copie fotostatiche nel processo tributario non valide se contestate! La Ctp di Bari conferma le argomentazioni del Dott. Cotrufo.

Copie fotostatiche nel processo tributario non valide se contestate! La Ctp di Bari conferma le argomentazioni del Dott. Cotrufo.

CTP di Bari Sent. n. 660/11/14 del 17.03.2014

 

Il Caso:

Il contribuente, difeso dal Dott. Francesco Cotrufo, ricorreva in Ctp contro numerose Intimazioni di pagamento, lamentado di non aver mai ricevuto le relative cartelle esattoriali.

Equitalia, costituitasi in giudizio, a riprova della regolarità della notifica, esibiva semplici fotocopie di estratti di ruolo e avvisi di ricevimento; documenti prontamente disconosciuti ai sensi degli artt. 2712 - 2719.

La Ctp, uniformandosi all'orientamento della Corte di Cassazione sent. n. 10942/2014, "osserva che costituisce principio consolidato in giurisprudenza di legittimità che in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 4, la produzione di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, incombendo alla controparte l'onere di contestarne la conformità all'originale, come previsto dall'ari. 2712 e.e., ed avendo il giudice l'obbligo di disporre, in tal caso, la produzione del documento in originale; e che in tema di produzione di copie fotostatiche, il principio di cui agli artt. 2712 e 2719 e.e., secondo i quali esse hanno la stessa efficacia probatoria degli originali se non sono espressamente disconosciute dalla parte contro la quale sono prodotte, opera anche nel caso di contumacia di quest'ultima (v., da ultimo Cass., 24/04/2009, n. 9773). "

La Commissione accogliere il ricorso e dichiara che sussistono validi motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

Dott. Francesco Cotrufo
Commercialista e Tributarista in Acquaviva delle Fonti e Putignano.