Valido l’accertamento cucinato con i soli ingredienti acquistati

Valido l’accertamento cucinato con i soli ingredienti acquistati

Valido l’accertamento cucinato
con i soli ingredienti acquistati
La quantità di materie prime comprate da un ristoratore per lo svolgimento della propria attività è idonea alla ricostruzione induttiva del maggiore reddito non dichiarato
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Con sentenza 6361 del 19 marzo 2014, la Corte di cassazione è tornata a occuparsi di metodo induttivo dell’accertamento, stabilendo che è valida la rettifica a carico del ristoratore anche sulla sola base degli ingredienti acquistati.
 
Il fatto
Il caso esaminato riguarda una società esercente attività di ristorazione, a cui veniva notificato un accertamento induttivo, con il quale l’ente impositore rettificava la dichiarazione della contribuente attribuendole un reddito maggiore in relazione a ricavi non fatturati e contabilizzati.
Dopo una prima decisione sfavorevole, il giudice di secondo grado accoglieva l’appello della società, annullando l’atto impositivo, in quanto mancavano i presupposti che giustificassero l’operato dell’ufficio, basato su presunzioni che non potevano trovare riscontri nel caso concreto. Ciò, “considerando il numero di somministrazioni di alimenti al pubblico, determinato sulla base del quantitativo delle materie prime acquistate per la preparazione dei piatti, senza considerare che le materie alimentari acquistate non possono essere interamente utilizzate”.
Per l’Amministrazione finanziaria, però, l’accertamento è pienamente valido.
 
Motivi della decisione
La Suprema corte accoglie il ricorso dell’Agenzia, considerando che, in tema di reddito di impresa, l’articolo 39, comma 2, Dpr 600/1973, prevede che l’ufficio delle imposte determina il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, tra l’altro, “… quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono cosi gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica”.
 
Se dunque in presenza delle irregolarità della contabilità, meno gravi, contemplate dall’articolo 39, comma 1, Dpr 600/1973, l’Amministrazione finanziaria può procedere a rettifica analitica, utilizzando gli stessi dati forniti dal contribuente, ovvero dimostrando, anche per presunzioni, purché munite dei requisiti di cui all’articolo 2729 del codice civile, l’inesattezza o incompletezza delle scritture medesime, allorquando invece viene constatata un’inattendibilità globale delle scritture, l’Amministrazione è autorizzata a prescindere da esse e a procedere in via induttiva, avvalendosi anche di semplici indizi sforniti dei requisiti necessari per costituire prova presuntiva.
 
Questi assunti, derivanti da giurisprudenza consolidata (Cassazione, sentenze 11686/2002, 8273/2003, 25001/2006 e 23096/2012) non sono stati minimamente considerati, mentre, nel caso di specie, sulla scorta dell’istruttoria eseguita dall’ufficio nei riguardi delle scritture contabili della società, delle risposte a un questionario e attraverso le rilevazioni della Guardia di finanza in sede di verifica, era emerso incontrovertibilmente l’esistenza di ricavi non dichiarati sulla scorta di presunzioni semplici, precise e concordanti, “idonei alla ricostruzione indiretta di un reddito non espresso ed indicato dalla contribuente”.
A tal fine, è noto che l’Amministrazione finanziaria può utilizzare elementi esterni rispetto alle scritture, ma anche dati da queste emergenti, nella misura in cui risultino singolarmente affidabili (Cassazione 15124/2006).
Senza contare poi che il consumo di materie prime o di carburante, costituisce un fatto certo e noto, da cui è legittimo dedurre per presunzione, con accertamento analitico-sintetico, l’esistenza di un proporzionale giro d’affari (Cassazione, sentenze 11093/2008, 10277/2008, 15124/2006 e 10396/2000).
 
La Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto valutare la correttezza delle conclusioni cui era giunto l’ufficio e cioè se la contabilità, in considerazione delle gravi lacune riscontrate, potesse essere giudicata nel complesso inattendibile e così giustificare l’accertamento induttivo (cfr Cassazione 27068/2006).
Invece, il giudice a quo ha seguito una diversa impostazione argomentativa, basandosi sulla mera circostanza che l’ufficio aveva provveduto a rettificare la dichiarazione annuale della società su base presuntiva, perciò infondata.
Fonte
Salvatore Servidio
pubblicato Martedì 1 Aprile 2014
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/valido-l-accertamento-cucinatocon-soli-ingredienti-acquistati