Esibizione della Ristampa della Cartella non prova il credito di Equitalia. La Ctr di Bari accoglie le argomentazioni del Dott. Cotrufo!

Esibizione della Ristampa della Cartella non prova il credito di Equitalia. La Ctr di Bari  accoglie le argomentazioni del Dott. Cotrufo!

Esibizione della Ristampa della Cartella non prova il credito di Equitalia. La Ctr di Bari accoglie le argomentazioni del Dott. Cotrufo!

C.T.R. di Bari sent. n. 1028/6/2014 del 06/05/2014

Difesa dal Dott. Cotrufo Francesco

 

Caso

 

Il contribuente proponendo ricorso, si opponeva al pagamento di una cartella di pagamento mai notificata.

In primo grado, Equitalia, a fronte delle doglianze del contribuente, precisava di aver ritualmente notificato l'impugnata cartella a mani del Sig. Rossi Mario, qualificatosi padre del contribuente e di aver successivamente inviato a mente dell'art. 60 del DPR 600/73, l'avviso di avvenuta notifica della cartella esattoriale; a corredo delle proprie controdeduzioni Equitalia allegava l'estratto di ruolo e copia dell'avviso di notizia. Con successive memorie, il contribuente deduceva la violazione dell'art 26 c. 5 e contestava la valenza dell'estratto di ruolo a riprova del credito oltre alla violazione dell'art. 60 per aver notificato la cartella ad un domicilio fiscale diverso da quello del contribuente. All'udienza di merito, su richiesta del contribuente, la Ctp ordinava l'esibizione dell'originale della cartella nonchè degli atti relativi alla sua notifica. Equitalia ottemperava esibendo Ristampa della Cartella, originale della notifica. Successivamente la Ctp respingeva il ricorso del contribuente per aver provato Equitalia la regolare notifica.

Il contribuente propone appello alla Ctr di Bari che così ha deciso:

Decisione

"...una ristampa della cartella di pagamento, non può ritenersi equivalente alla copia della cartella originale munita della relata di notifica, nè l'originale della relata di notifica, svinvolata dalla cartella medesima, dimostra l'avvenuto completamento del rito notificatorio, come pretenderebbe Equitalia.

Inoltre Equitalia ha violato l'art.60 del DPR 600/73 e gli artt. 137-138-139 e seguenti del cpc. avendo notificato la cartella esattoriale presso il domicilio del padre del contribuente ma intestando la cartella al contribuente

Per tutto quanto innanzi specificato deve concludere per l'accoglimento dell'appello per violazione dell' art. 26 del D.P.R. 600/73 in combinazione dell'art. 2697 del c.c....spese compensate".

 

Dott. Francesco Cotrufo

Commercialista  - Tributarista in Acquaviva delle Fonti e Putignano.