Arriva lo schema di un avviso di accertamento. L’Agenzia delle Entrate sostiene che un subappalto era fittizio e che le fatture servivano solo a creare costi inesistenti. Il contribuente sa di avere sessanta giorni per difendersi. E si pone una domanda molto semplice: se la frode, secondo il Fisco, l’abbiamo organizzata in due, cosa è stato contestato all’altra società?
Una società umbra ha fatto esattamente questa richiesta. L’Agenzia ha detto no. Il TAR le ha dato ragione. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7364 pubblicata il 7 ottobre 2026, ha ribaltato tutto e ha ordinato all’Ufficio di consegnare i documenti. È una decisione destinata a pesare su molti accertamenti in corso.
Il punto di partenza: lo schema d’atto e i sessanta giorni
Dal 2024 lo Statuto dei diritti del contribuente (la legge n. 212 del 2000) contiene l’articolo 6-bis, che ha reso il contraddittorio preventivo la regola generale. In parole semplici: prima di notificare un atto impositivo impugnabile, il Fisco deve inviare al contribuente una bozza, lo “schema di atto”, e lasciargli almeno sessanta giorni per presentare le proprie osservazioni e, se lo chiede, per prendere visione ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
Dal 20 dicembre 2025, dopo le modifiche del decreto legislativo n. 192 del 2025, la norma è ancora più chiara: i sessanta giorni valgono “complessivamente” per le controdeduzioni e per l’accesso. Il contribuente quindi non deve scegliere tra le due cose. Può fare entrambe.
Il dubbio era un altro. Cosa si intende per “fascicolo”? Solo le carte che riguardano quel contribuente, oppure tutto ciò che l’Agenzia ha raccolto sul fatto contestato?
La vicenda: un subappalto ritenuto fittizio
Alla società veniva contestato di aver costruito, insieme alla subappaltatrice, uno “schema fraudolento” per il periodo d’imposta 2018. Nelle controdeduzioni l’impresa ha chiesto di vedere lo schema d’atto e l’eventuale avviso di accertamento emessi nei confronti della subappaltatrice per lo stesso anno.
Il ragionamento era lineare. Una frode basata su un rapporto bilaterale richiede che entrambe le parti abbiano fatto la loro parte. Se all’altra società il Fisco non ha contestato nulla, o ha contestato cose diverse, la ricostruzione dell’Ufficio vacilla. Per saperlo bisogna leggere quegli atti.
L’Agenzia ha negato l’accesso perché i documenti riguardavano un altro contribuente. Il TAR dell’Umbria ha confermato, ritenendo la richiesta generica ed esplorativa.
Prima questione: si può davvero andare dal giudice amministrativo?
L’Agenzia ha sostenuto che il diniego di accesso durante il contraddittorio non si può impugnare subito. Secondo questa tesi, il contribuente dovrebbe aspettare l’avviso di accertamento e lamentare la mancata ostensione davanti al giudice tributario.
Il Consiglio di Stato ha respinto questa impostazione. Le controversie sull’accesso ai documenti amministrativi spettano al giudice amministrativo, qualunque sia la materia. Il rimedio è il ricorso speciale previsto dall’articolo 116 del codice del processo amministrativo, da proporre entro trenta giorni dal diniego o dal silenzio.
La motivazione ha un pregio evidente di buon senso. Se il contribuente potesse lamentarsi solo dopo l’avviso di accertamento, l’accesso pensato per rendere il contraddittorio “informato ed effettivo” sarebbe tutelato quando il contraddittorio è ormai chiuso. Per usare le parole dei giudici, la tutela deve operare nel momento in cui l’accesso serve.
Attenzione però: il giudizio sull’accesso non sospende il procedimento tributario. I sessanta giorni continuano a correre e le controdeduzioni vanno comunque presentate in tempo. I documenti ottenuti dopo potranno essere usati nel processo tributario contro l’accertamento.
Seconda questione: lo Statuto del contribuente e la legge sul procedimento amministrativo
La legge n. 241 del 1990, all’articolo 24, esclude l’accesso “nei procedimenti tributari”, rinviando alle norme di settore. Per anni la giurisprudenza ha letto questa esclusione come un rinvio nel tempo: gli atti dell’accertamento diventavano accessibili solo a procedimento concluso.
Secondo il Consiglio di Stato, l’articolo 6-bis ha cambiato il quadro. È esso stesso una di quelle “norme particolari” a cui rinvia la legge generale, e colloca l’accesso proprio durante il procedimento. Per tutto ciò che lo Statuto non regola (chi è legittimato, come va motivata la richiesta, come si tutelano i terzi, quali rimedi esistono) si applica la disciplina generale della legge 241.
Il passaggio più importante è questo: l’accesso previsto dallo Statuto è un accesso difensivo. Serve a chi ha ricevuto una pretesa del Fisco per contestarla prima che diventi un atto definitivo. Di conseguenza il “fascicolo” comprende tutti i documenti che l’Agenzia detiene sul fatto contestato e che possono servire alla difesa, anche se sono materialmente archiviati in un’altra pratica.
Terza questione: i documenti di un altro contribuente
Il TAR aveva dato peso decisivo al fatto che le carte riguardassero un’altra società. Per il Consiglio di Stato questa circostanza da sola non giustifica il rifiuto. Quando un documento riguarda un terzo, l’Amministrazione deve verificare che la conoscenza sia necessaria per difendersi. Se lo è, l’esigenza difensiva prevale di regola sulla riservatezza.
Nel caso concreto la necessità era evidente. Un subappalto fittizio è per definizione un’operazione a due. Il modo in cui il Fisco ha trattato una delle parti è un elemento che l’altra può usare per contestare la ricostruzione dei fatti.
Il terzo resta comunque protetto. L’Agenzia deve consegnare gli atti oscurando le parti estranee all’operazione contestata e i dati personali non necessari. Il diniego totale, invece, non è ammesso.
Come va scritta la richiesta di accesso
La sentenza contiene indicazioni molto utili per chi deve redigere un’istanza. La richiesta deve essere motivata, ma il contribuente non è tenuto a dimostrare che i documenti gli faranno vincere la causa. Né l’Agenzia né il giudice dell’accesso possono valutare in anticipo quanto quei documenti saranno utili: questo giudizio spetta al giudice tributario.
Nel caso esaminato l’istanza è stata ritenuta sufficiente perché indicava:
- la posizione da tutelare (il procedimento aperto con lo schema d’atto per il 2018);
- il fatto contestato (il presunto meccanismo organizzato con la subappaltatrice);
- il collegamento tra quel fatto e i documenti chiesti;
- i documenti in modo circoscritto, per soggetto, anno d’imposta e tipo di atto.
Non conta nemmeno che la richiesta sia stata depositata l’ultimo giorno utile insieme alle controdeduzioni. Il termine è uno solo, e scegliere quando usarlo è un diritto del contribuente.
Cosa significa in pratica per imprese e professionisti
Chi riceve uno schema d’atto che contesta operazioni con altri soggetti (fatture per operazioni inesistenti, frodi carosello, subappalti o forniture ritenuti fittizi) ha oggi uno strumento in più. Può chiedere, entro i sessanta giorni, anche gli atti che l’Agenzia ha formato nei confronti della controparte sullo stesso fatto. Se l’Ufficio rifiuta o non risponde, può rivolgersi al TAR entro trenta giorni.
Resta un aspetto da non sottovalutare: la richiesta va costruita bene fin dall’inizio, con un collegamento chiaro tra la contestazione ricevuta e i documenti che si vogliono vedere. Un’istanza generica rischia di essere respinta, e il tempo del contraddittorio è breve.
Perché è importante affidarsi a un professionista
Ricevere uno schema d’atto che parla di frode e di operazioni fittizie mette a disagio anche l’imprenditore più sereno. I sessanta giorni sembrano tanti e passano in fretta. In quel periodo bisogna leggere le contestazioni, raccogliere contratti e pagamenti, scrivere controdeduzioni convincenti e, se serve, chiedere i documenti giusti nel modo giusto. Un errore nell’istanza di accesso o un termine perso possono pesare sull’intero contenzioso. Un professionista che conosce sia il processo tributario sia quello amministrativo aiuta a usare ogni strumento al momento opportuno, con calma e senza lasciare nulla al caso.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere meramente divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Per una valutazione specifica del proprio caso, è sempre consigliabile rivolgersi a un professionista qualificato.
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