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Cassazione: cartella nulla se emessa dall’Agente della riscossione incompetente

2025-09-25 17:52

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DIRITTO TRIBUARIO,

Cassazione: cartella nulla se emessa dall’Agente della riscossione incompetente

Con l’ordinanza n. 21635 del 28 luglio 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un concetto fondamentale per i contribuenti: una cartella di pagamento è radicalmente nulla se viene emessa da un Agente della riscossione privo di competenza territoriale rispetto al domicilio fiscale del cittadino.



Perché la competenza territoriale è decisiva


Non si tratta di un semplice cavillo formale. La competenza territoriale garantisce al contribuente di avere un interlocutore vicino, corretto e facilmente accessibile, nel pieno rispetto del diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione.



Agenzia Entrate-Riscossione: ente unico ma con sedi locali


Anche se oggi la riscossione è gestita da un ente nazionale unico (Agenzia delle Entrate-Riscossione), restano in vigore le regole previste dal DPR 602/1973 sugli ambiti territoriali. Questo significa che ciascun contribuente deve ricevere gli atti dall’ufficio della propria zona di domicilio fiscale: qualsiasi “sconfinamento” comporta nullità dell’atto.



Delega e limiti


La Cassazione ha chiarito un punto chiave:


  • La competenza ad emettere la cartella è inderogabile.

  • È possibile delegare soltanto la fase esecutiva e materiale della riscossione (art. 46 DPR 602/1973).

  • Se invece l’emissione parte da un ufficio incompetente, la cartella è irrimediabilmente nulla: nessuna delega successiva può rimediare a questo vizio originario.

Cosa significa per i contribuenti

Questa pronuncia rafforza un principio basilare: la riscossione deve avvenire nel rispetto delle regole di competenza e trasparenza. La nullità della cartella non è un formalismo eccessivo, ma la conseguenza naturale della violazione di norme pensate per tutelare i cittadini e garantire certezza del diritto.



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