Una recente pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto (Sezione I, sentenza n. 1448/2025, Giudice Antonio Polignano) segna un punto importante in materia di prova digitale e onere probatorio dell’Amministrazione nel processo tributario. Il caso riguardava un accertamento TARI (tassa sui rifiuti) relativo agli anni 2019 e 2020, con cui il Comune aveva ritenuto che il contribuente detenesse un immobile a Taranto durante quel periodo, basandosi su un cosiddetto mastrino riepilogativo dei contratti di locazione estratto dal gestionale informatico comunale. Il contribuente, però, ha contestato la circostanza, producendo il proprio contratto di locazione, dal quale risultava che l’immobile fosse stato effettivamente condotto solo a partire dal gennaio 2021. Il Giudice Polignano ha offerto un’interpretazione esemplare e profondamente coerente con i principi del diritto tributario e dell’informatica forense: “Gli atti probatori esibiti in giudizio dal Comune devono essere attestati quali conformi all’originale detenuti, con la conseguenza che, in caso di contestazione, non possono assurgere a prova alcuna.” Con parole semplici: se un documento nasce in formato digitale (come una schermata di computer o un database), non può essere utilizzato in giudizio come prova se non viene accompagnato da una copia forense o un’attestazione di conformità all’originale. Il Giudice richiama il Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 20 D.Lgs. 82/2005), che stabilisce come solo i documenti digitalmente firmati o acquisiti in modo tecnicamente certificato possano avere valore probatorio certo. In mancanza, la prova è liberamente valutabile, ma solo se ne è garantita sicurezza, integrità e immodificabilità. La sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale rigoroso — richiamando anche la Cassazione penale n. 49016/2017 e la CTP di Reggio Emilia n. 105/2021 — secondo cui i documenti informatici, per essere utilizzabili, devono essere acquisiti nel rispetto delle regole dell’informatica forense. Il Giudice Polignano ha accolto il ricorso del contribuente, annullando gli avvisi di accertamento per le annualità 2019 e 2020, e ha compensato le spese di giudizio. Una sentenza che coniuga tecnologia e diritto nel rispetto del principio costituzionale di buona amministrazione e del diritto di difesa del contribuente (art. 24 Cost.), offrendo un modello interpretativo lucido e di grande equilibrio. L’onere della prova e la validità della prova digitale
Stampare o “fotografare” lo schermo non basta: mancano i dati e i metadati che garantiscono l’autenticità del documento.Un precedente importante
Una semplice schermata o stampa (screenshot) non può essere considerata “prova” se non vi è certezza sulla sua origine e autenticità.Conclusioni
La decisione rappresenta un importante monito per le amministrazioni locali: la digitalizzazione non può tradursi in un abbassamento delle garanzie probatorie.
Ogni dato informatico utilizzato per sostenere una pretesa fiscale deve essere autenticato, certificato e attestato conforme all’originale.
