
Chi nasconde solo qualche fattura di scarso valore non rischia automaticamente una condanna penale. La Corte d’Appello di Milano aveva condannato l’imprenditore per aver omesso di esibire solo sei fatture, tutte di valore molto limitato: una inferiore a 10 euro, un’altra sotto i 50 euro, e una terza poco sopra i 1.000 euro. Gli Ermellini hanno ribaltato la decisione, chiarendo che non ogni irregolarità formale giustifica una condanna penale. Per questo la Suprema Corte ha riconosciuto che il comportamento rientra nella causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis del Codice penale. La Corte ha spiegato che questa norma si può applicare quando: il danno o il pericolo per il bene giuridico tutelato è minimo; la condotta, pur formalmente un reato, è di lieve entità; non vi sono elementi che rendano necessaria una risposta punitiva da parte dello Stato. Diversamente, se l’offesa fosse del tutto inesistente, il fatto non costituirebbe reato; ma quando l’offesa c’è, anche se minima, si può evitare la condanna applicando l’art. 131-bis c.p. Non ha alcun rilievo — ai fini dell’esclusione della “tenuità” — il fatto che l’imprenditore non abbia ammesso la propria colpevolezza. Inoltre, non può essere imputato all’imprenditore il mancato “risarcimento del danno” verso l’Erario, perché nel processo non era stata nemmeno quantificata alcuna evasione fiscale effettiva. La Cassazione ha quindi prosciolto l’imprenditore, riconoscendo che la condotta era di minima gravità e che mancavano elementi tali da giustificare una pena. Una decisione importante, che ribadisce un principio di equilibrio:
La Cassazione riconosce la “particolare tenuità del fatto” e proscioglie l’imprenditore
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34072 del 17 ottobre 2025, accogliendo il ricorso di un imprenditore accusato di occultamento di scritture contabili.
Il caso
Secondo i giudici di merito, anche una condotta apparentemente marginale poteva comunque integrare il reato previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 74/2000, che punisce chi distrugge o occulta le scritture contabili per impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari.
Il principio affermato dalla Cassazione
Nel caso concreto, le fatture erano poche e di importo irrilevante, e la loro mancanza non aveva reso impossibile la ricostruzione dei conti aziendali.
Quando si applica la “tenuità del fatto”
Gli altri chiarimenti della Corte
La Cassazione ha ricordato il principio di civiltà giuridica secondo cui nessuno è obbligato ad auto-accusarsi (nemo tenetur se detegere).
La conclusione
non ogni errore o mancanza formale in contabilità deve trasformarsi in un processo penale, soprattutto quando l’offesa allo Stato è marginale e priva di conseguenze concrete.
