
La Corte di Cassazione è tornata ad affrontare un tema delicato e molto attuale: può lo Stato sequestrare o confiscare una polizza vita nell’ambito di un procedimento penale? La risposta, secondo la più recente giurisprudenza, è no, quando la polizza ha una finalità previdenziale o assistenziale, ossia quando serve a garantire al beneficiario un sostegno economico in caso di decesso dell’assicurato o al momento della scadenza del contratto. Le somme derivanti da una polizza vita hanno natura particolare: non rappresentano un semplice risparmio, ma uno strumento di protezione economica. In parole semplici, ciò significa che nessuno – nemmeno lo Stato – può pignorare o bloccare quei fondi se la polizza ha lo scopo di tutelare la persona o i suoi familiari. Per lungo tempo, la giurisprudenza penale aveva ritenuto che questo divieto valesse solo per la responsabilità civile, e non per i reati. Oggi però la sentenza n. 34306/2025 della Sesta Sezione penale ha profondamente rivisto questa impostazione, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 26252/2022). Secondo questo nuovo orientamento, le tutele previste dall’articolo 545 del Codice di procedura civile – che stabilisce l’impignorabilità dei trattamenti pensionistici e delle indennità equiparate – rappresentano una regola generale dell’ordinamento, valida anche nel diritto penale. Le Corti costituzionali e di legittimità hanno più volte affermato che la ratio dell’art. 545 c.p.c. è quella di proteggere il cittadino, garantendogli mezzi adeguati per condurre un’esistenza libera e dignitosa, come richiesto dagli articoli 2 e 38 della Costituzione. In questa prospettiva, anche i capitali e le rendite liquidate da una polizza vita tradizionale devono essere considerate alla stregua di indennità che tengono luogo di pensione, in quanto perseguono la stessa finalità di sostegno economico e sicurezza personale. Pertanto, tali somme non possono essere né sequestrate né confiscate, nemmeno nell’ambito di un procedimento penale, se mantengono la loro funzione previdenziale o assistenziale. Diversa è invece la situazione in cui l’assicurato riscatta anticipatamente la polizza, esercitando il diritto di recesso prima della scadenza. In questo caso, la funzione previdenziale si interrompe: la somma riscossa non serve più a garantire una rendita o un capitale futuro, ma diventa un normale importo patrimoniale, assimilabile a un investimento o a un risparmio personale. Di conseguenza, queste somme possono essere sottoposte a sequestro o confisca, perché non assolvono più a un ruolo di tutela assistenziale. La Cassazione ha quindi affermato un principio chiaro: I limiti di impignorabilità previsti per le pensioni e per le indennità che ne fanno le veci si applicano anche ai capitali e alle rendite derivanti dalla liquidazione di una polizza vita tradizionale, quando essa realizza la sua funzione tipica di protezione economica e sociale. Solo nel caso in cui la polizza venga riscattata prima del termine e la sua funzione previdenziale venga meno, le somme possono essere aggredite dall’autorità giudiziaria. La decisione mostra un’interpretazione equilibrata e di grande rigore logico:
Il principio: tutela della funzione previdenziale
Proprio per questo, l’articolo 1923 del Codice civile stabilisce che le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Il cambiamento di orientamento
In passato, infatti, la Cassazione (sentenze n. 11945/2017 e n. 12838/2012) aveva sostenuto che il sequestro preventivo potesse colpire anche una polizza vita, considerandolo un atto estraneo alla sfera civilistica.
Perché le somme sono impignorabili
Quando la protezione non vale
In sintesi
Un equilibrio tra diritto penale e tutela dei diritti fondamentali
i giudici hanno saputo bilanciare il potere dello Stato di perseguire i reati con la necessità di proteggere i diritti inviolabili della persona, tutelando quegli strumenti – come le assicurazioni sulla vita – che nascono per assicurare dignità, serenità e sostegno a chi resta.
