
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia chiarisce la differenza tra decadenza e prescrizione nella TARSU 2012 Con la sentenza n. 3151/2025, depositata il 21 ottobre 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia – Sezione XXVIII di Taranto, composta dal Presidente Mario Cigna, dal Relatore Luciano Cavallone e dal Giudice Antonio Polignano, ha rigettato l’appello del Comune, sancendo un principio di grande rilievo pratico per tutti i tributi locali: “La cosiddetta scissione soggettiva della notifica vale solo per evitare la decadenza del potere impositivo, ma non interrompe la prescrizione del credito”. Il Comune aveva notificato alla società contribuente un avviso di accertamento TARSU relativo all’anno 2012, sostenendo di aver consegnato il plico all’ufficio postale entro il 31 dicembre 2017, cioè nel termine quinquennale previsto dalla legge (art. 1, comma 161, L. 296/2006). La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto aveva già dato ragione al contribuente. La Corte pugliese, con motivazione ampia e chiara, ha invece ribadito che prescrizione e decadenza sono istituti diversi e che la scissione degli effetti della notifica opera solo per la decadenza, non per la prescrizione. La decadenza riguarda il potere dell’Ente di emettere un atto entro un certo termine (es. 31 dicembre del quinto anno successivo). Per la decadenza, vale la regola della scissione: la notifica si considera avvenuta per l’Ente nel momento in cui l’atto viene consegnato all’ufficio postale. Supponiamo che il Comune debba notificare un avviso di accertamento per TARSU 2012. Il Comune consegna l’avviso alle Poste il 18 dicembre 2017. Risultato: La decadenza è rispettata (perché la consegna alle Poste è avvenuta entro il 31 dicembre 2017). Ma la prescrizione è già maturata, perché il destinatario ha ricevuto l’atto dopo il 1° gennaio 2018. La Corte pugliese richiama la consolidata giurisprudenza della Cassazione (tra cui Sez. Unite n. 24822/2015 e n. 40543/2021), distinguendo nettamente: la scissione della notifica (utile solo ai fini della decadenza); l’effetto recettizio degli atti sostanziali, che producono effetti solo al momento della ricezione da parte del destinatario (artt. 1334, 1335, 1219 e 2943 c.c.). Ne deriva che, per interrompere la prescrizione, non basta spedire l’atto in tempo: deve arrivare entro i cinque anni. La decisione n. 3151/2025 conferma una linea di pensiero che molti Comuni ancora sottovalutano: non basta “spedire”, occorre far giungere l’atto entro i termini di legge. Per i contribuenti, invece, questa pronuncia rappresenta una tutela concreta: se l’atto arriva tardi, il debito non può più essere preteso. Nel mondo del diritto tributario, pochi giorni possono cambiare tutto: una notifica fatta tardi può annullare anni di accertamenti.
Il caso concreto
Tuttavia, la società aveva ricevuto l’avviso solo il 1° febbraio 2018, e aveva eccepito che il credito fosse ormai prescritto.
Il Comune, non soddisfatto, aveva proposto appello sostenendo che, grazie al principio di scissione della notifica, bastasse la consegna alle Poste entro il termine per “bloccare” ogni decadenza e prescrizione. Decadenza e prescrizione: due concetti da non confondere
La prescrizione, invece, riguarda il diritto dell’Ente di riscuotere il credito: se non esercitato entro cinque anni, il diritto si estingue.
Per la prescrizione, invece, occorre che l’atto arrivi effettivamente al destinatario, poiché solo allora il contribuente viene messo in condizione di conoscere la pretesa e il debito viene interrotto. L’esempio pratico (come nel caso deciso)
Il termine di decadenza per emettere l’atto scade il 31 dicembre 2017, mentre la prescrizione matura il 1° gennaio 2018.
Il contribuente riceve il plico solo il 1° febbraio 2018.
Il credito, quindi, è prescritto e non più esigibile.
Le basi giuridiche
Perché questa sentenza è importante
Un errore di pochi giorni può rendere inesigibile un intero credito tributario, con conseguenze economiche rilevanti per gli Enti locali.
Importante, però, trovare dei giudici che interpretino correttamente le norme.
