Avviso di spedizione o ricevimento: basta che ci sia la data di invio

Avviso di spedizione o ricevimento: basta che ci sia la data di invio

Avviso di spedizione o ricevimento: basta che ci sia la data di invio

Avviso di spedizione o ricevimento:
basta che ci sia la data di invio
Corte di  Cassazione 5379/2015
 
 
Considerata l’equipollenza tra i due tipi di documenti riguardo il momento della notifica, pure nell’ipotesi di deposito del secondo è ammissibile il ricorso o l’appello
 
La sentenza del Supremo collegio in rassegna - pur rilevando che l’articolo 22 impone il deposito dell’avviso di spedizione - oppone l’equipollenza tra i suddetti atti postali, in quanto anche l'avviso di ricevimento riporta la data della spedizione, “per cui il relativo deposito deve ritenersi perfettamente idoneo ad assolvere la funzione probatoria che la norma assegna all'incombente”.
A tal fine, i giudici di legittimità ricordano che tale principio è stato già affermato nella precedente sentenza del 22 febbraio 2008, n. 4615 (conformi le successive pronunce 22 gennaio 2010, nn.1174 e 1175; 5 marzo 2010, n. 5370; 30 novembre 2011, nn. 25509, 25510 e 25511; 18 marzo 2015, n. 5376, ma in riferimento alla sola questione dell’ammissibilità del ricorso o dell’appello pur in assenza di dichiarazione di conformità tra gli atti spediti e quelli depositati, constatata l’effettiva difformità tra i due atti).
 
Fonte
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
pubblicato Venerdì 4 Settembre 2015
http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/avviso-spedizione-o-ricevimentobasta-che-ci-sia-data-invio