Una prescrizione troppo ravvicinata delle frodi fiscali, per la Ue non va

Una prescrizione troppo ravvicinata delle frodi fiscali, per la Ue non va

Una prescrizione troppo ravvicinata delle frodi fiscali, per la Ue non va

Una prescrizione troppo ravvicinata
delle frodi fiscali, per la Ue non va
La disapplicazione della disciplina nazionale non lede i diritti degli imputati, ma ha solo l’effetto di allungare il termine di decadenza generale di un procedimento penale pendente
vignetta
Secondo i giudici comunitari, la normativa italiana in tema di prescrizione dei reati può risolversi in un ostacolo all’efficace lotta contro le frodi in materia di Iva, in modo incompatibile con il diritto dell’Unione.

Una normativa nazionale in materia di prescrizione del reato come quella stabilita dal combinato disposto degli articoli 160, ultimo comma, e 161 del codice penale – normativa che prevedeva, all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, che l’atto interruttivo verificatosi nell’ambito di procedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di Iva comportasse il prolungamento del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata iniziale – è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, Tfue nell’ipotesi in cui, detta normativa nazionale, impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, o in cui preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare. Quest’ultimo, infatti, è tenuto a dare piena efficacia all’articolo 325, disapplicando, all’occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiano l’effetto di impedire allo Stato membro interessato di rispettare gli obblighi impostigli, appunto, dall’articolo 325.
 
E ancora, un regime della prescrizione applicabile a reati commessi in materia di imposta sul valore aggiunto, come quello previsto dal combinato disposto degli articoli 160, ultimo comma, e 161 del codice penale, non può essere valutato alla luce degli articoli 101, 107 e 119 Tfue.
 
Data della sentenza
8 settembre 2015  
Numero della causa
C-105/2014

Fonte

http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/prescrizione-troppo-ravvicinatadelle-frodi-fiscali-ue-non-va

Martino Verrengia
pubblicato Martedì 8 Settembre 2015