Sostituzione pena detentiva con pena pecuniaria per l'imprenditore che omettere il versamento delle ritenute. Avv. Francesco Cotrufo

Sostituzione pena detentiva con pena pecuniaria per l'imprenditore che omettere il versamento delle ritenute. Avv. Francesco Cotrufo

Sostituzione pena detentiva con pena pecuniaria per l'imprenditore che omettere il versamento delle ritenute. Avv. Francesco Cotrufo

La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 26230/2018, si è occupata della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria nell’ipotesi previste dalla L. 689/81. La Suprema Corte, facendo riferimento ad un precedente delle Sezioni Unite, ha chiarito che la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 58, comma 2, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione.

 In tal senso Cass. Sez. Un. n. 24476 del 22.4.2010, Gagliardi, rv. 247274: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che, nell'esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche (nello stesso senso, Cass. sez. 6, n. 36639 del 10.7.2014, Sgura, rv. 260333).

 Pertanto, secondo i Supremi Giudici, la Corte di appello di Brescia è incorsa sul punto nella dedotta violazione di legge perché ha motivato il diniego della sostituzione in base alle difficoltà economiche dell'imputato.

Alla luce dei superiori motivi, la Corte ha disposto l'annullamento sul punto della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Brescia al fine di una rivalutazione della richiesta in base ai criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche.

 Avv.Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari