L’iscrizione ipotecaria va notificata a mezzo posta ai sensi della L. 890\1982

L’iscrizione ipotecaria va notificata a mezzo posta ai sensi della L. 890\1982

Cass 327\2019 –L’iscrizione ipotecaria va notificata a mezzo posta ai sensi della L. 890\1982 –Sconfessate altre interpretazioni

 

Svolgimento del processo

La Commissione tributaria di Napoli, con sentenza n…….sez 14, accoglieva il ricorso proposto da ……….avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria n. ……….emesso per mancato pagamento di euro ………….relativi a cartella esattoriale avente ad oggetto …………

Avverso detta decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Campania che, con sentenza …………., rigettava l'appello in quanto non risultava fornita la prova della avvenuta notifica della cartella di pagamento.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi.

La ……….. non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia ricorrente contesta la pronuncia di inammissibilità dell'appello da essa proposto in base alla motivazione che , in sede di notifica a mezzo posta della cartella di pagamento effettuata alla contribuente, non risultava la ricezione da parte di quest'ultima ,non rinvenuta al momento dell'accesso dell'ufficiale postale, della ricezione dell'avviso contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso l' ufficio postale .

Il motivo è manifestamente infondato.

Invero il motivo si basa sul presupposto che la notificazione sia avvenuta direttamente a mezzo posta e cioè con la consegnata dell'atto dell'amministrazione direttamente all' ufficio postale .

In tal caso è certamente corretto affermare alla luce della giurisprudenza di questa sezione che la notificazione a mezzo posta di un accertamento tributario, qualora l'agente postale non possa recapitare ratto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l'ufficio postale, sicché, ai fini della sua ritualità, è richiesta, ex art. 8 della 1. n. 890 del 1982, la sola prova della spedizione della detta raccomandata (cd. C.A.D.)

e non anche della sua avvenuta ricezione ( da ultimo Cass 6242/17;Cass 26088/15).

In realtà però nella fattispecie in esame ci si ritrova in una differente situazione.

La sentenza impugnata, invero, dà atto del fatto che la notifica in esame era stata effettuata ai sensi dell'art 140 cpc. e tale circostanza non costituisce oggetto di impugnazione da parte dell'Agenzia onde la stessa risulta definitvamente accertata in giudizio.

Da ciò discende che in caso di notifica ai sensi dell'art 140 cpc ,qualora l' ufficiale giudiziario si avvalga per la notifica del servizio postale, devono applicarsi le disposizioni del codice di procedura civile in base alle quali in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n.258 del 22 novembre 2012, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n.602 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione.(Cass 9782/18;Cass 27825/18 ;Cass 25079/14).