Spese di sponsorizzazioni: sempre deducibili? Dott. Giovanni Tritto
CTP TARANTO sentenza depositata il 10 giugno 2019
Collegio:
Presidente: Dott. Brandimarte Massimo
Relatore: Avv. Monopoli Pietro
Giudice: Dott. Occhinegro Marcello
Difensore:
Avv. Dott. Francesco Cotrufo
"Fondato è il ricorso avverso la sponsorizzante, che ha fornito idonea prova, sia del rapporto di sponsorizzazione, sia di aver pagato gli importi fatturati a mezzo dei relativi bonifici bancari".
Con questa recentissima sentenza, La Ctp di Taranto (Presidente Dott. Brandimarte Massimo, Relatore Avv. Monopoli Pietro), ha riconosciuto fondato il ricorso proposto dall'Avv. Francesco Cotrufo a difesa delle contestazioni mosse alla ricorrente sponsorizzante ASD.
La vicenda ha origine dall'accertamento dell'A.E. di Taranto, su segnalazione dell'A.E. di Bari, a seguito di verifiche contabili nei confronti di una ASD, aveva ripreso a tassazione II.DD.-IRAP/2013 la somma di € 31.500,00 per costi indeducibili (relativi a fatture per prestazioni di sponsorizzazione asseritamente inesistenti) nonché € 6.795,00 per IVA oltre interessi e sanzioni.
Il collegio, esaminato il ricorso, e rilevate idonee le prove fornite, sia del reale rapporto di sponsorizzazione, sia dell'effettivo pagamento a mezzo di strumenti di pagamento tracciabili (bonifici) degli importi fatturati e portati a costo, non avendo ricevuto dall'A.E prova a supporto degli asseriti inesistenza e sovradimensionamento economico del rapporto di sponsorizzazione in esame, e dell'avvenuto "rientro" in favore del ricorrente degli importi da questi corrisposti a fronte delle fatture controverse, accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnti.
Dott. Giovanni Tritto
Dottore Commercialista del foro di Bari