Cass- 16560-2019 - Applicabile la sospensione feriale dei termini all段mpugnazione del fermo e dell段poteca. Avv. Iris Maria Ruggeri

Cass- 16560-2019 - Applicabile la sospensione feriale dei termini all段mpugnazione del fermo e dell段poteca. Avv. Iris Maria Ruggeri

Cass- 16560-2019 - Applicabile la sospensione feriale dei termini all’impugnazione del fermo e dell’ipoteca. Avv. Iris Maria Ruggeri

Con sentenza n. 16560 del 20.06.2019, la Corte Suprema di Cassazione è stata investita del compito di stabilire se fosse o meno da ritenersi erronea la pronuncia del giudice d’appello che, nel computare i termini di impugnazione in una controversia avente ad oggetto un provvedimento di iscrizione ipotecaria, aveva escluso l’applicabilità della sospensione feriale dei termini.

Nell’escludere la correttezza del dictum d’appello, i Massimi Giudici colgono l’occasione per dar luogo ad alcuni importanti chiarimenti. Come noto, la regola della sospensione feriale dei termini prevista dall’art. 1, Legge n. 742/1969, subisce le sole eccezioni di cui all’art. 3, legge citata (oltre che quelle previste da altre norme di settore). Tra queste rientrano espressamente le opposizioni all’esecuzione, di guisa che i termini del periodo feriale non vengono sospesi per i giudizi di opposizione all’esecuzione ex art. 615, co. 2 c.p.c.; per i giudizi di opposizione all’esecuzione ex art. 615, co. 1 c.p.c., oltre che per le opposizioni agli atti esecutivi e per le opposizioni di terzo all’esecuzione.

L’iscrizione di ipoteca ex art. 77, DPR. n. 602/73 (e, dunque anche il fermo), non costituisce atto dell’esecuzione forzata, ma alternativa all’esecuzione vera e propria, tanto da non necessitare neppure della preventiva notifica dell’intimazione di pagamento di cui all’art. 50, DPR. n. 602/73 (prescritta, invece, nell’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento). Da tale natura (alternativa) si ricava che la relativa impugnazione sia del tutto svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive (configurandosi, essa, piuttosto come azione di accertamento negativo del diritto dell’esattore ad iscrivere ipoteca).

Ne deriva che l’impugnazione di tali provvedimenti non si sottrae alla disciplina della sospensione feriale dei termini.

Avv. Iris Maria Ruggeri