Nullo per difetto di sottoscrizione l’avviso di accertamento firmato digitalmente ed inviato al contribuente tramite posta ordinaria. Avv. Iris Maria Ruggeri

Nullo per difetto di sottoscrizione l’avviso di accertamento firmato digitalmente ed inviato al contribuente tramite posta ordinaria. Avv. Iris Maria Ruggeri

Nullo per difetto di sottoscrizione l’avviso di accertamento firmato digitalmente ed inviato al contribuente tramite posta ordinaria.

La CTR Napoli, chiamata a pronunciarsi, tra l’altro, sulla validità o meno di un avviso di accertamento sottoscritto con firma digitale ed inviato al contribuente non già a mezzo pec, ma con posta ordinaria, ha statuito nel senso della sua nullità.

Dopo una breve rassegna sulle pronunce di merito esistenti sullo specifico tema, la CTR partenopea ha così testualmente statuito: “... in presenza di una sottoscrizione digitale (e soltanto l’indicazione a stampa del nominativo capo ufficio/funzionario delegato9 e non la firma autografa ed essendo stato notificato in modalità cartacea tramite posta ordinaria (in data anteriore al 2018...) l’atto impugnato è da ritenersi privo di sottoscrizione e, dunque nullo, atteso il chiaro tenore della norma di cui all’articolo 42, comma 3 del Dpr. 600/73 secondo cui l’accertamento è nullo qualora l’avviso sia privo di firma, posto che il Cad non si applica all’esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale (art. 2, comma 6, D. Lgs. n. 82/20059 e l’avviso di accertamento se firmato digitalmente deve essere inviato, secondo quanto previsto dal Cad, tramite pec in formato specifico”.

Avv. Iris Maria Ruggeri del foro di Catania