La parola alle Sezioni Unite sull’opponibilità del beneficium excussionis nel ricorso su cartella di pagamento. Avv.ti Iris Maria Ruggeri e Francesco Cotrufo

La parola alle Sezioni Unite sull’opponibilità del beneficium excussionis nel ricorso su cartella di pagamento. Avv.ti Iris Maria Ruggeri e Francesco Cotrufo

La parola alle Sezioni Unite sull’opponibilità del beneficium excussionis nel ricorso su cartella di pagamento.

Del 30 luglio 2019, l’ordinanza interlocutoria n. 20494, mediante la quale la Sezione Quinta della Suprema Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la delicata questione dell’opponibilità o meno, da parte del socio, del beneficio della preventiva escussione del patrimonio di snc, nella fase antecedente l’esecuzione forzata, segnatamente, in fase di impugnativa della cartella di pagamento notificata al socio.

Chiarisce la Corte che, secondo un indirizzo giurisprudenziale univocamente mantenuto sino al 2016, “...in tema di società in nome collettivo, il beneficio di escussione disciplinato dall’art. 2304 cod. civ. ha efficacia limitata alla fase esecutiva, consentendo al creditore di procedere coattivamente a carico del socio a condizione di aver infruttuosamente agito sui beni sociali, sicchè non osta all’emissione e alla notifica al socio stesso, quale coobbligato solidale della società di una cartella di pagamento, configurandosi, quest’ultima, come atto esecutivo, ma conclusivo di un iter strumentale alla formazione del titolo esecutivo e all’esercizio dell’azione forzata”.

Da ciò scaturisce che la cartella di pagamento non è atto esecutivo ma atto conclusivo dell’iter che conduce alla formazione del titolo esecutivo prodromico all’esercizio dell’esecuzione forzata con conseguente inapplicabilità dell’art. 2304 cod. civ. che disciplina il beneficio di escussione relativamente alla sola fase esecutiva. Quindi, secondo tale indirizzo la cartella di pagamento (riguardante un debito della snc) proprio perché atto propedeutico all’esecuzione forzata, può essere correttamente emessa nei confronti del socio.

A tale indirizzo se ne contrappone un altro, da ultimo affermatosi (Cass. n. 4959/2017 – 23260/2018 – 2878/2019) secondo il quale, invece, in caso di procedimento di riscossione a mezzo ruolo, legittimamente il contribuente che riceva la cartella di pagamento, riguardante un debito della snc, potrà opporre il beneficium excussionis sostenendo l’illegittimità della cartella laddove il creditore erariale non abbia prima escusso il patrimonio sociale.

La differente posizione della Corte sulla questione impone un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.

 

Avv. Iris Maria Ruggeri e Francesco Cotrufo