“Sponsorizzazioni - Art. 90, comma 8, legge n. 289/2002: presunzione assoluta circa la natura della spesa e circa l’inerenza della stessa” di Avv. Iris Maria Ruggeri

“Sponsorizzazioni - Art. 90, comma 8, legge n. 289/2002: presunzione assoluta circa la natura della spesa e circa l’inerenza della stessa” di Avv. Iris Maria Ruggeri

Sponsorizzazioni - Art. 90, comma 8, legge n. 289/2002: presunzione assoluta circa la natura della spesa e circa l’inerenza della stessa” di Avv. Iris Maria Ruggeri (Causa patrocinata dall’Avv. Francesco Cotrufo)

La Sez. n. 08 della CTP di Bari presieduta dal Dott. Pasquale Drago (Giudice Relatore – Dott.ssa Marchitelli Maria Gabriella), con recentissima pronuncia n. 330/2020, depositata il 26.02.2020, ha accolto il ricorso proposto da una società sponsor (difesa dall'Avv. Francesco Cotrufo del foro di Bari) avverso un atto accertativo mediante il quale l’Ufficio impositore aveva disconosciuto costi e recuperato l’IVA indebitamente detratta avvalendosi dei rilievi operati a carico della ASD sponsorizzata.

Avendo riscontrato, nel corso dell’attività ispettiva condotta a carico dell’ASD, una discrepanza tra gli importi da quest’ultima fatturati e le fatture esibite dalle società sponsor, l’Ufficio aveva ipotizzato una sovrafatturazione e contemporaneamente ritenuto che le operazioni fossero oggettivamente inesistenti.

L’attento Giudice barese, si è espresso, accogliendo pienamente le doglianze della società contribuente, dando luogo ad una ineccepibile applicazione del diritto positivo e del diritto vivente.

All’esordio del percorso motivazionale, il Giudice, correttamente attribuendo l’onere della prova all’Ufficio impositore che ipotizzi che le fatture riguardino operazioni oggettivamente inesistenti, ha testualmente disposto che l’AE è tenuta a “… fornire elementi probatori del fatto che l’operazione fatturata non è stata effettuata e, a quel punto, sarà onere del contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate”.

Proseguendo, poi, nell’esame del dictum, la Corte barese introduce un altro importante principio che si concretizza nell’inciso qui di seguito riportato testualmente: “… Poiché la confutazione da parte dell’Ufficio di solo parte del valore economico dell’operazione equivale ad attestare l’esistenza dell’operazione. Ne deriva il riconoscimento della sponsorizzazione quale costo con piena deducibilità nonché la piena detrazione dell’IVA posto che il comma 8 dell’art. 90 della L. 289/2002 qualifica quale spesa pubblicitaria le sponsorizzazioni poste in essere in favore della società o associazioni sportive dilettantistiche fino ad un ammontare complessivamente non superiore a 200.000 euro e che la Corte di Cassazione ha, in più di un’occasione osservato che quella sancita dall’art. 90, comma 8 l. 289/2002 è una presunzione assoluta oltre che della natura di spesa pubblicitaria altresì di inerenza della spesa stessa fino alla soglia, normativamente prefissata, dell’importo di euro 200.000,00”.

Ad avvalorare, qualora si rendesse necessario, la conformità a giustizia della pronuncia resa dalla CTP di Bari, una recentissima ordinanza della Cassazione (n. 5428/2020) che, proprio in questi giorni, ha confermato a chiare lettere che la citata disposizione (art. 90, co. 8, legge n. 289/2002) ha introdotto a favore del solo soggetto erogante il corrispettivo e non, invece, a favore dell’associazione sportiva che riceve l’erogazione in denaro, “… una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese. E questa Corte ha più volte ribadito che «in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria ... a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere specifica attività promozionale senza che rilevino requisiti ulteriori.»”, tutto ciò, ovviamente, ferma restando l’effettività della spesa.

E nell’ipotesi decisa dalla Commissione Tributaria di Bari, l’effettività della spesa era stata riconosciuta dallo stesso Ufficio impositore (che aveva rilevato solo una presunta sovrafatturazione).

Inoltre, a fronte di contestate gravi violazioni tributarie finanziarie accertate, comunque, a carico dell’ASD, la società ricorrente aveva dimostrato l’effettività oggettiva dell’operazione, mediante book fotografici e manifesti di eventi sportivi che dimostravo l’esistenza del rapporto di sponsorizzazione.

Non solo. La società, a parere dei decidenti, aveva dato dimostrazione anche della corretta quantificazione del costo sostenuto per l’attività di sponsorizzazione, producendo in atti le fatture ed i relativi pagamenti, operati con mezzi tracciabili.

Ma, se anche tale ultima indicata prova non fosse stata offerta, stante l’effettività dell’operazione nonché la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a. – b. – c. – d., tutte elencate dalla Suprema Corte nella citata ordinanza, sarebbe stata, comunque, applicabile la presunzione legale assoluta di cui all’art. 90, co. 8, legge n. 289/2002.

 

Avv. Iris Maria Ruggeri, Cassazionista del foro di Catania