Contributi a fondo perduto: č l'ora dei decreti “Ristori” e “Ristori-bis”

Contributi a fondo perduto: č l'ora dei decreti “Ristori” e “Ristori-bis”

Contributi a fondo perduto: è l'ora dei decreti “Ristori” e “Ristori-bis”

 

copertina guida Cfp

Contributi a fondo perduto del decreto “Ristori” e “Ristori-bis”: dal 20 novembre al via le domande. In un provvedimento, firmato oggi dal direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini, approvato il modello “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreti ristori e ristori bis” per l’indennizzo degli operatori colpiti dalla chiusura delle attività, con le relative istruzioni di compilazione. L’istanza deve essere predisposta e inviata in modalità elettronica, tramite le procedure rese disponibili dall’Agenzia (o quelle di mercato che rispettino le specifiche tecniche allegate) a partire da venerdì 20 novembre 2020, e fino al 15 gennaio 2021, per i contribuenti che non avevano presentato l’istanza al precedente contributo previsto dal decreto “Rilancio”. Per chi aveva già presentato la domanda la scorsa primavera, infatti, l’accredito delle somme sul conto corrente avviene in maniera automatica.


I decreti “Ristori” e “Ristori-bis” (Dl n. 137/2020 e Dl n. 149/2020) per sostenere le attività economiche colpite dall’emergenza epidemiologica hanno stanziato nuovi contributi a fondo perduto per i titolari di partita Iva che hanno dichiarato un codice attività prevalente rientrante rispettivamente dell’elenco di cui all’allegato 1 al Dl n. 137/2020 e nell’allegato 2 al Dl n. 149/2020. Ricordiamo che il bonus indicato dall’articolo 2 del Dl n. 149/2020 spetta esclusivamente ai soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nelle “zone rosse”.
L’Agenzia delle entrate, esaminata l’istanza, provvede all’accredito diretto del contributo in base al codice Ateco prevalente presente in Anagrafe tributaria alla data del 25 ottobre 2020.

A chi spetta il contributo e come si calcola
Entrambi i contributi si rivolgono ai titolari di una partita Iva attivata in data antecedente al 25 ottobre 2020 e non cessata al momento della presentazione della domanda. In particolare, gli ulteriori requisiti per richiedere il contributo a fondo perduto del decreto “Ristori” sono due: esercitare come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici Ateco elencati nella tabella dell’allegato 1 del decreto e  avere avuto l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Quest’ultimo requisito non è invece necessario se la partita Iva era stata attivata a partire dal 1° gennaio 2019.


Il contributo previsto dal decreto “Ristori-bis”, invece, è destinato esclusivamente ai titolari di partita iva che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (le zone “rosse”). Gli altri requisiti sono analoghi a quelli del contributo del decreto “Ristori”: esercitare come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici Ateco elencati nella tabella contenuta questa volta nell’allegato 2 del decreto “Ristori-bis”; se titolari di una partita Iva aperta prima del 1° gennaio 2019, avere avuto l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Infine, sempre come per il contributo precedente, la partita Iva del richiedente deve essere stata attivata in data antecedente al 25 ottobre 2020 e non deve essere cessata al momento della presentazione della domanda.
La base di calcolo del contributo è determinata applicando una percentuale alla differenza tra fatturato corrispettivi del mese di aprile 2020 e quelli di aprile 2019.


Le percentuali, riferibili al periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del Dl n. 34/2020, sono:

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro
  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi da 400mila euro fino a 1 milione di euro
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro

In ogni caso le somme non potranno superare i 150mila euro per ciascun beneficiario.
Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a quello determinato applicando la suddetta percentuale a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.  

I dati da inviare con l’apposito modello
L’istanza dovrà indicare:

  • il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo, quello del legale rappresentante nel caso di persona giuridica, minore o interdetto, quello del de cuius se il richiedente è l’erede
  • se i compensi del 2019 sono inferiori o uguali o superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro o se sono superiori a 1 milione di euro
  • se il soggetto richiedente ha attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019
  • il fatturato e i corrispettivi di aprile 2019 e di aprile 2020 (nelle istruzioni, le modalità di calcolo)
  • l’iban del richiedente
  • il codice fiscale dell’eventuale incaricato alla trasmissione telematica e la dichiarazione sostitutiva, in caso di conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza
  • data e firma.


Erogazione del contributo
L’Agenzia delle entrate eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza e sui dati presenti in anagrafe tributaria alla data del 25 ottobre 2020, mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario.

Attività di controllo
Prima di erogare il contributo, l’Agenzia effettua dei controlli per verificare l’esattezza dei dati ricevuti e le informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Tra i controlli vi è anche quello della verifica, effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa Spa, che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice iban, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. Tali controlli possono comportare lo scarto dell’istanza. Se poi da controlli effettuati successivamente all’erogazione del contributo emerge che le somme non erano spettanti, l’Agenzia delle entrate procederà all’attività di recupero oltre che all’irrogazione delle relative sanzioni.

Fonte

Rivista fiscooggi.it del 20.11.2020