Approvato il decreto "sostegno". Tutte le novità in sintesi

Approvato il decreto

 COTRUFO & PARTNERS 

Avvocati e Commercialisti

  

 

 

APPROVATO IL “DECRETO SOSTEGNO”. LE NOVITA’

 

È stato approvato venerdì scorso il “Decreto Sostegno” che ora attende di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Molte le novità: dal fondo perduto alle numerose proroghe (pagamenti di cartelle e rottamazione, conservazione fatture 2019, certificazioni uniche ecc.), dalle indennità una tantum alla definizione agevolata degli avvisi bonari. Passiamo queste novità in breve rassegna.

 

FONDO PERDUTO

Agli esercenti impresa, arti o professione e ai produttori di reddito agrario che dimostrino un calo di almeno il 30% del fatturato medio del 2020 rispetto al fatturato medio del 2019, spetta un contributo pari al prodotto della differenza tra i due valori medi moltiplicata per i seguenti coefficienti:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi nel 2019 non superiori a 100.000 euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi e compensi nel 2019 superiori a 100.000 e fino a 400.000 euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi e compensi nel 2019 superiori a 400.000 e fino a 1.000.000 euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi e compensi nel 2019 superiori a 1.000.000 e fino a 5.000.000 euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi e compensi nel 2019 superiori a 5.000.000 e fino a 10.000.000 euro;

 

Così, esemplificando, con un fatturato 2020 di euro 100.000 (fatturato medio = 100.000/12 = 8.333) e un fatturato 2019 di euro 250.000 (fatturato medio = 250.000/12 = 20.833), il fondo perduto sarà pari a (20.833 – 8.333) x 50% = 6.250.

 

Vengono eliminate, dunque, le “iniquità” stabilite con i precedenti decreti che abbinavano i ristori ai codici ATECO e vengono incluse anche le attività stagionali che, di fatto, erano state tagliate fuori dai contributi del DL 34/2020 (“Decreto Rilancio) che basava i calcoli sul differenziale di fatturato del solo mese di aprile 2020 rispetto a quello del 2019. Le intensità di aiuto, però, non sembrano avere soddisfatto le attese e le aspettative soprattutto di quelle attività maggiormente colpite dall’epidemia in corso (bar, ristoranti ecc.).

 

In ogni caso, il contributo non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per quelle diverse da persone fisiche. Non potrà, inoltre, superare le 150.000 euro.

Ai soggetti avviati dopo il 01.01.2019, il contributo spetta anche in assenza del calo di fatturato. Tale calcolo, comunque, andrà elaborato per stabilire il quantum del ristoro (tenuto conto anche dei limiti minimi e massimo suindicati) prendendo a riferimento i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Il contributo non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto (connessa alla sua pubblicazione in GU) e a coloro che hanno attivato la partita IVA dopo tale data.

Il contributo non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, e può essere, alternativamente all’erogazione diretta, riconosciuto come credito d’imposta da utilzzare in compensazione nel modello F24.

Si attende il provvedimento del direttore dell’Agenzia entrate per fissare termini, modalità e contenuto dell’istanza che dovrà, comunque, essere presentata entro 60 giorni dall’apertura del canale telematico, a pena di decadenza.

 

SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE, RINVIO ROTTAMAZIONE E SALDO E STRALCIO E CANCELLAZIONE RUOLI INFERIORI A 5.000

Il Decreto Sostegno sposta in avanti, ancora una volta,  il termine di sospensione dei versamenti di cartelle e avvisi esecutivi fissandolo al 30.04.2021. Pertanto, i versamenti che scadono tra il 08.03.2020 e il 30.04.2021dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31.05.2021. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati dall’agente di riscossione nel periodo dal 01.03.2021 alla data di entrata in vigore del Decreto, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi. Del pari, restano acquisiti i versamenti, le sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive eventualmente corrisposti in detto periodo.

 

Altra proroga riguarda la rottamazione e il saldo e stralcio. Per tali definizioni agevolate, i versamenti andranno effettuati:

  • entro il 31.07.2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il nel 2020;
  • entro il 30.11.2021 per quanto concerne le rate in scadenza il tra il 28.02.2021 e il 31.07.2021.

 

Una delle novità più attese riguarda la cancellazione delle cartelle inferiori a 5.000 euro. A tal proposito, l’art. 4 del Decreto in commento stabilisce che sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del Decreto, fino a 5.000 euro. Detta somma si intende comprensiva di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. La cancellazione opererà con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2010, anche se ricompresi nelle definizioni agevolate di rottamazione e saldo e stralcio. Inoltre, fino a data da stabilirsi con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, viene sospesa la riscossione di tutti i descritti debiti di importo residuo fino a 5.000 euro e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

Per la cancellazione delle cartelle in questione è richiesto, però, un requisito reddituale: essa, infatti, verrà effettuata a favore solo delle persone fisiche che hanno conseguito nel 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi non superiore a 30.000 euro ovvero a favore dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nello stesso periodo, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a. 30.000 euro. 

 

INDENNITA’

Viene riconosciuta un’ulteriore indennità, pari a 2.400, a favore di determinate categorie di soggetti (indicate all’art. 10 che detta anche le condizioni di accesso) ossia a lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo. Per quanto concerne i lavoratori in ambito sportivo, l’indennità in questione può oscillare tra i 1.200 e i 3.600, a seconda del valore dei compensi percepiti nel 2019.

 

DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI BONARI

È prevista la definizione agevolata degli avvisi bonari per imposte sui redditi e IVA, per i soggetti che hanno subito una riduzione superiore al 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto presentate entro il 30.04.2021. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il 30.11.2021.

 La definizione agevolata è, dunque, riservata agli operatori economici con partita IVA e non riguarda, pertanto, le persone fisiche. L'Agenzia delle entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate, individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi, e invia (tramite PEC o raccomandata a.r.) ai medesimi, la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo comprensivo delle sole imposte (e relativi interessi) e dei contributi, con esclusione di sanzioni e somme aggiuntive.

 

ALTRE DISPOSIZIONI

Infine, si segnalano:

 - riduzione delle tariffe elettriche per usi non domestici per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 nonché del canone speciale RAI, disposta dall’art. 6 del decreto in commento;

 - rinnovo del reddito di emergenza per marzo, aprile e maggio;

  proroga al 31 marzo del termine per la trasmissione telematica della Certificazione Unica nonché per la consegna al contribuente;

 - proroga al 31 marzo del termine per l’invio dei dati relativi alle spese detraibili ai fini della dichiarazione precompilata (la quale sarà disponibile a partire dal 10 maggio e non più dal 30 aprile);

 - proroga al 31.05.2021 del termine per la conservazione delle fatture elettroniche del 2019.

 

Si ringrazia il Dott. Riccardo Busia per la sintesi sopra evidenziata.