Nulla l’iscrizione ipotecaria se ADER non prova la rituale notificazione della cartella di pagamento presupposta.

Nulla l’iscrizione ipotecaria se ADER non prova la rituale notificazione della cartella di pagamento presupposta.

Nulla l’iscrizione ipotecaria se ADER non prova la rituale notificazione della cartella di pagamento presupposta.

La pronuncia n. 13314 del 18.05.2021, si pone nel solco di un filone giurisprudenziale già ampiamente consolidato delle Suprema Corte, secondo il quale l’omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale impugnato, che nel caso deciso era rappresentato da una comunicazione preventiva di ipoteca.

La Cassazione ha motivato la decisione accogliendo il motivo di ricorso con cui la difesa lamentava il mancato perfgezionamento della notifica della cartella di pagamento sottesa alla comunicazione preventiva di ipoteca che, a dire di controparte, era stata notificata ai sensi dell’art. 140 c.p.c.

A dire del ricorrente, nel giudizio di merito, alla labiale affermazione non conseguiva, tuttavia, la necessaria prova circa il compimento delle formalità normativamente previste; in particolare non era dimostrato il deposito dell’atto presso la casa comunale, né l’invio della raccomandata informativa e neppure la ricezione della stessa a cura del destinatario o l’infruttuosa giacenza della medesima presso l’Ufficio postale.

Sicchè, la Corte Eccellentissima, ai sensi dell’art. 384, co. 1 c.p.c., ha accolto il motivo di ricorso disponendo il rinvio alla CTR perché accerti la fondatezza dell’eccezione di nullità dell’atto impositivo.

La pronuncia, ad un primo esame non degna di nota, avendo statuito confermemente a molti altri arresti, si mostra utile, invece, per contrastare l’orientamento di molte corti di merito secondo il quale non avrebbe pregio impugnare l’atto successivamente notificato se unitamente a questo non si impugni anche quello precedente di cui si assume l’irrituale notifica; in particolare con riguardo all’iscrizione ipotecaria e/o alla comunicazione preventiva sarebbe privo di qualsivoglia risultato pratico l’esito positivo dell’impugnativa restando, comunque, “in piedi” il titolo di cui il ricorrente non avrebbe chiesto l’annullamento sia pur avendone dedotto il vizio di notifica.

La Corte, allora, conferma, nella ordinanza in commento che rientra nella mera discrezione del ricorrente decidere se opporre l’atto consequenziale soltanto ovvero anche quello presupposto; il vizio procedurale che venga accertato dal giudice è già di per sé sufficiente a produrre la nullità dell’atto consequenziale e di certo, questo la Corte non lo afferma, non sarà certamente priva di valore, seppur non espressamente richiesto l’annullamento dell’atto prodromico, la statuizione del giudice di merito che accerti il mancato perfezionamento del procedimento di notifica della cartella presupposta.

Avv. Iris Maria Ruggeri, Cassazionista del foro di Catania