La vittoria parziale in giudizio non giustifica la condanna alle spese

La vittoria parziale in giudizio non giustifica la condanna alle spese

La vittoria parziale in giudizio non giustifica la condanna alle spese

COTRUFO & PARTNERS  

Avvocati e Commercialisti

 

La vittoria parziale in giudizio non giustifica la condanna alle spese.

Molto interessante l’ordinanza del 26.05.2021 n. 14457 con cui la Suprema Corte ha sancito un interessante principio riguardante la disciplina delle spese processuali in caso di vittoria parziale in giudizio.

I massimi Giudici, con un percorso motivazionale chiaro ed essenziale, chiariscono che, secondo i principi generali ormai incontrastati, nel caso in cui il giudice accolga solo parzialmente la domanda, potrà, in applicazione dell’art. 92 c.p.c., escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vittoriosa ma non potrà condannarla al rimborso, anche solo parziale delle spese sostenute dalla controparte, essendo ammessa, tale possibilità, nell’esclusiva ipotesi in cui tali spese siano state causate all’altra parte per via di trasgressione al dovere di cui all’art. 88 c.p.c.

La ratio di tale posizione andrà ricercata nel “principio di causalità”, in virtù del quale, “… in caso di compensazione parziale, la parte onerata della parte residua delle spese non può essere la parte parzialmente vittoriosa, ma quella che, con la sua resistenza parzialmente ingiustificata, ha dato luogo all’instaurazione del giudizio (…)”.

Ciò implica che laddove il giudice decida di accogliere solo parzialmente la domanda, non viene meno il principio di causalità ai fini dell’individuazione della parte cui attribuire l’onere delle spese, dovendo essere sempre individuata nel convenuto, salvo il caso di trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c.

Avv. Iris Maria Ruggeri - Cassazionista -