Estensibili all’Agenzia delle Entrate non chiamata in causa gli effetti del giudicato esterno a carico di ADER.

Estensibili all’Agenzia delle Entrate non chiamata in causa gli effetti del giudicato esterno a carico di ADER.

COTRUFO & PARTNERS  

Avvocati e Commercialisti

Estensibili all’Agenzia delle Entrate non chiamata in causa gli effetti del giudicato esterno a carico di ADER.

In linea con un orientamento giurisprudenziale ormai radicato, la Corte con ordinanza n. 14566 del 26.05.2021, ribadisce la natura dei rapporti ADE /ADER, affermando che il giudicato esterno prodottosi a carico dell’Ente di riscossione produce effetto anche sull’Ente impositore che non sia stato parte nel giudizio in esito al quale il giudicato medesimo si è prodotto.

Il punto di partenza del percorso motivazionale è sempre il più che noto art. 39, D. Lgs. n. 112/1999, per giungere alla conclusione che la partecipazione al processo non costituisce requisito di opponibilità delle statuizioni giudiziali. “… Sarebbe, infatti, illogico ritenere che l’ente impositore possa far proprio l’esito favorevole della lite e considerare, invece, inter alios, quindi inopponibile, quello sfavorevole, sia perché in quest’ultimo caso il contribuente non trarrebbe alcun concreto beneficio dalla decisione resa (dato che l’ente potrebbe sempre reiterare gli atti anche in caso di riconosciuta insussistenza della pretesa tributaria), sia – e soprattutto – perché si determinerebbe una situazione in cui l’ente impositore non avrebbe mai un effettivo interesse a partecipare alla lite a seguito di denuntiatio, posto che l’esito favorevole all’agente della riscossione gli gioverebbe mentre quello sfavorevole gli sarebbe inopponibile.”.

Si segnala, sul tema, anche ordinanza del 03.12.2019, n. 31476, in cui è statuito che “L’Agenzia delle Entrate … sostiene che il giudicato formatosi sulla cartella di pagamento impugnata non sia ad essa opponibile in quanto il giudizio … si sarebbe svolto nei confronti del solo agente della riscossione. … la tesi dell’Amministrazione è inconsistente perchè il giudicato formatosi tra il contribuente e l’agente della riscossione spiega, in ogni caso, effetti anche nei confronti dell’ente impositore. Durante l’attività di riscossione l’ente impositore conserva la propria qualità di creditore, ma la legge sancisce una scissione tra la titolarità del credito e la legittimazione all’esercizio delle azioni e delle tutele correlate alle situazioni giuridiche soggettive nascenti dal rapporto di imposta, spettando queste ultime all’agente della riscossione: ne deriva, sul piano processuale, la sostituzione dell’agente di riscossione all’ente impositore e, conseguentemente, l’operatività nei confronti dell’AE del giudicato formatosi nella lite tributaria tra il contribuente e l’agente Equitalia, indipendentemente dalla denuntiatio litis all’Agenzia, la quale potrà unicamente rilevare nel rapporto interno ex art. 39, D. Lgs. n. 112/1999. … Omissis … In altri termini, «Il concessionario è il soggetto legittimato ad agire in nome proprio e per conto del titolare del credito stesso, per il compimento delle attività processuali di natura esecutiva, funzionali alla riscossione … integrando, la fattispecie, uno dei casi fatti dall’art. 81 cod. proc. civ. (Cass. ord. n. 24789/2018); di conseguenza le pronunce, anche di segno negativo, rese nei giudizi instaurati conto l’agente della riscossione spiegano effetti anche nei confronti dell’ente impositore indipendentemente dalla sua partecipazione al processo, la quale deve essere sollecitata dall’agente a norma dell’art. 39, D. Lgs. N. 112/1999 (…) ma non costituisce requisito per l’opponibilità delle statuizioni» “. (Giurisprudenza citata)

Avv. Iris Maria Ruggeri - Cassazionista del foro di Catania -