È legittimo l’accertamento induttivo quando inventario non indica le rimanenze raggruppate per categorie omogenee di beni

GIURISPRUDENZA

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È legittimo l’accertamento induttivo quando inventario non indica le rimanenze raggruppate per categorie omogenee di beni

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17244 del 17.06.2021, rigettando il ricorso promosso da un contribuente esercente attività commerciale ha sancito la legittimità dell’accertamento induttivo effettuato dall’ufficio che si basi sull’inattendibilità dell’impianto contabile. Tale inattendibilità era determinata dalla circostanze che le rimanenze iniziali e finali erano state riportate indistintamente.

Difatti, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, se nell’inventario viene omessa la indicazione e valorizzazione delle rimanenze con raggruppamento per categorie omogenee, si viola il disposto dell’art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, determinandosi un ostacolo nell’analisi contabile dell’amministrazione finanziaria.

Pertanto, ciò produce l’incompletezza e l’inattendibilità delle scritture contabili, che giustifica l’emissione dell’accertamento induttivo puro ex art. 39, ed il ricorso anche alle presunzioni supersemplici, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Il contribuente che non vi ha assolto - già in sede di accesso, ispezione o verifica – è gravato dell’onere di mettere a disposizione degli accertatori le distinte utili per la compilazione dell’inventario. Inoltre deve esibirle, al più tardi, in sede contenziosa, in modo da consentire al giudicante, ferma la legittimità del metodo dell’accertamento, di effettuare le conseguenti valutazioni sulla attendibilità dell’inventario.

Avv. Flavio Luigi Romito.

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