Spese per sponsorizzazioni: Nuova pronuncia della Corte di cassazione n. 29615, dep. il 22.10.2021

Spese per sponsorizzazioni: Nuova pronuncia della Corte di cassazione n. 29615, dep. il 22.10.2021

Spese per sponsorizzazioni: Nuova pronuncia della Corte di cassazione n. 29615, dep. il 22.10.2021

COTRUFO & PARTNERS  

Avvocati e Commercialisti

 

Spese per sponsorizzazioni: Nuova pronuncia della Corte di cassazione n. 29615, dep. il 22.10.2021

Causa patrocinata dal nostro Partner e Reponsabile del Dipartimento di Diritto Tributario di Cotrufo & Partners, Avv. Iris Maria Ruggeri, Cassazionista del foro di Catania.

Con l’ordinanza indicata, la Corte Suprema si è pronunciata per il rigetto del ricorso per Cassazione erariale in favore di una società che, pienamente osservante dei precetti di cui all’art. 90, co. 8, Legge n. 289/2002, si era avvalsa della presunzione legale assoluta, legittimamente deducendo le spese per le sponsorizzazioni sostenute in favore di una associazione sportiva dilettantistica.

La questione decisa era tutta incentrata su una specifica circostanza sulla quale l’AE aveva fondato la pretesa: durante l’indagine finanziaria condotta a carico dell’associazione sportiva dilettantistica era stato osservato che a fronte delle operazioni di accredito provenienti dalle ditte clienti, venivano operate sospette attività di prelevamento (in contanti) che erano presumibilmente riconducibili a restituzioni di somme in favore delle società sponsorizzate. Da tale presupposto, unitamente: 1. alla ritenuta antieconomicità della spesa sostenuta dalla società, se rapportata ai modesti utili dichiarati dichiarati nell’anno oggetto di accertamento; 2. al ridottissimo pubblico cui la pubblicità era destinata tenuto conto della tipologia di attività svolta dall’accertata; 3. alla non inerenza dei costi, l’Ufficio dell’AE contestava la radicale inesistenza delle operazioni di sponsorizzazione a nulla valendo il rispetto del tetto massimo di spesa previsto dalla legge (art. 90, co. 8, legge n. 289/2002) di Euro 200.000,00.-

Di contro la difesa operata dalla società si incentrava, sin dal primo grado di giudizio, sulla piena sussistenza dei presupposti previsti dalla legge affinchè potesse ritenersi operante la presunzione legale assoluta. Segnatamente: 1. mai l’Ufficio impositore aveva contestato l’esistenza del contratto di sponsorizzazione, né la natura di associazione sportiva dilettantistica; 2. era stata ampiamente provata, nel corso del giudizio di merito, l’attività promozionale attraverso la produzione di locandine di eventi sportivi in cui la società risultava essere annoverata tra gli sponsor dell’ASD, nonché attraverso fotografie riproducenti le immagini degli atleti che indossavano abbigliamento sportivo con il logo della società (tutte produzioni mai contestate dall’AE); 4. era stata offerta prova agli atti dell’esistenza delle fatture e dei relativi pagamenti avvenuti, tutti, con mezzi tracciabili; 5. l’Ufficio dell’AE si limitava sic et simplicer ad asserire che l’ASD operasse attività di prelevamento in contanti, presumibilmente per fini restitutori, ma non aveva offerto la prova certa di tale circostanza né aveva dimostrato che quelle restituzioni avvenissero proprio a favore della società piuttosto che in favore di altre ditte sponsorizzate.

La sussistenza delle condizioni di cui al comma 8 dell’art. 90, legge n. 289/2002, rendendo pienamente operativa la presunzione legale assoluta, impediva all’Ufficio di far leva sull’antieconimicità nonché sulla non inerenza.

E la Suprema Corte con l’ordinanza che qui si segnala, dando ampiamente ragione alla società, ha motivato come segue: “… invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (…) in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione,di cui all’art. 90 comma 8 delle legge n. 289 del 2002, sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria e non di rappresentanza in presenza di alcune condizioni, quali: - la natura di compagine sportiva dilettantistica rivestita dal soggetto sponsorizzato; - l’accertamento che la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; - l’acertamento che l’importo delle sponsorizzazioni eseguite sia contenuto entro il limite di €. 200.000,00 annuo (art. 90 comma 8 legge n. 289/2002); - l’accertamento che il soggetto sponsorizato abbia effettivamente svolto una specifica attività promozionale, quali ad esempio, l’apposizione del marchio della ditta sponsor sulle divese, ovvero l’esibizione di striscioni o tabelloni sui campi di gioco; … la sentenza impugnata si è attenuta a detti principi giurisprudenziali, avendo ritenuto detraibili le spese di sponsorizzazione sostenute dalla società contribuente in quanto: - le spese erano state erogate in favore di una compagine sportiva dilettantistica (…), che aveva titolo a svolgere attività di sponsorizzazione; - le spese di sponsorizzazione erano comprese entro il limite di €. 200.000,00 annui …; l’ufficio non aveva contestato che un contratto di sponsorizzazione fosse realmente intercorso tra le parti; che in attuazione dello stesso, il logo della s.r.l. … era presente sll’abbigliamento sportivo utilizzato dagli atleti e sulle borse ai medesimi fornite, nonché su uno striscione posto all’interno dell’impianto sportivo, nel quale si erano svolte le attività agonistiche; che la società avesse emesso regolari fatture nei confronti dell’ASD …; - che non può ritenersi inesstente il contratto di sponsorizzazione in esame, per essere le spese sostenute non inerenti e per carenza di economicità dell’attività promozionale svolta, avendo la giurisprudenza di legittimità (…) escluso la possibilità di tener conto di tali elementi nella valutazione delle spese di sponsorizzazione; - che appare del tutto generico e non dimostrato l’unico elemento addotto dall’Agenzia delle Entrate per roitenere l’inesistenza del contratto di sponsorizzazione in esame, avere cioè esponenti dell’ASD ritirato in contanti le somme versate a tale ultima associazione dalla s.r.l.; che da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto dall’Agenia delle entrate, con sua condanna al pagamento delle spese di giudizio …”.  

Ancora una volta, in linea con l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la presunzione legale assoluta di cui all’art. 90, co. 8, legge n. 289/2002, è pienamente operativa laddove ne sussistano le condizioni, ovvero: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica (circostanza, del resto, mai contestata dall’AE); b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a pronuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.

E la Corte Eccellentissima, con specifico riferimento all’operatività della presunzione legale assoluta ha più volte ribadito che, in presenza di tutte le sopra indicate condizioni, come nel caso di specie, le valutazioni circa l’inerenza e la congruità di quei costi restano del tutto irrilevanti ed il chiaro tenore letterale del citato art. 90 non consente di ipotizzare un’interpretazione diversa da quella fattane da questa Corte. (Cass. n. 7117/2021. IN TERMINI Cass. n. 15179/2020)

La sproporzione del costo e/o la non inerenza dello stesso risultano, quindi, ampiamente superate dal dettato dell’art. 90, co. 8, legge n. 289/2002.

Avv. Iris Maria Ruggeri, Cassazionista del foro di Catania