L'estratto di ruolo non libera il concessionario dall'obbligo di ostensione della copia della cartella di pagamento.

GIURISPRUDENZA

COTRUFO & PARTNERS 
Avvocati e Commercialisti

 

L'estratto di ruolo non libera il concessionario dall'obbligo di ostensione della copia della cartella di pagamento.
 
Il Consiglio di Stato, A.P., con sent. 14.03.2022, n. 4, ha statuito che il concessionario dovrà rilasciare specifica attestazione della mancata detenzione della cartella, avendo cura di specificarne le cause, essendo evidente che l'obbligo di concreta ostensione incontra il limite della oggettiva possibilità.
 
Principi di diritto affermati:
 

1) Il concessionario, ai sensi dell'art. 26 comma 5 del DPR 602/73, ha l'obbligo di conservare la copia della cartella di pagamento, anche quando esso si sia avvalso delle modalità semplificate di diretta notificazione della stessa a mezzo di raccomandata postale

2) Qualora il contribuente richieda la copia della cartella di pagamento, e questa non sia concretamente disponibile, il concessionario non si libera dell'obbligo di ostensione attraverso il rilascio del mero estratto di ruolo, ma deve rilasciare una attestazione che dia atto dell'inesistenza della cartella, avendo cura di spiegarne le ragioni.

 

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari

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