Notifica avviso di accertamento ai chiamati all'eredità del socio di una società in accomandita semplice

GIURISPRUDENZA

La Corte di Giustizia Tributaria di Bari, in una causa patrocinata dallo studio Cotrufo & Partners – Avvocati e Commercialisti, ha provveduto ad annullare un avviso di accertamento notificato ai chiamati all’eredità del socio di una società in accomandita semplice. In particolare, adeguandosi all’ orientamento granitico della Suprema Corte, ha ribadito che, nell’ipotesi di rinuncia formale all’eredità, l’agenzia delle entrate non ha titolo per riscuotere le somme intimate al socio defunto.

Infatti, per effetto della rinuncia all'eredità - che non a caso non può essere fatta sotto condizione o a termine o solo per parte (art. 520 c.c.) – il rinunciante è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato" (art. 521 c.c.), sicché trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 522 e 523 c.c. in tema di devoluzione nella successione, rispettivamente, legittima e testamentaria. Quanto alla prima, l'art. 522, ult. periodo, c.c., stabilisce che "Se il rinunziante è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse", regola ovviamente applicabile ove a rinunciare siano tutti i chiamati legittimi, in pari grado. In sostanza, dunque, l'effetto derivante dalla dichiarazione di rinuncia è immediato, e consiste nella decadenza dal diritto di accettare e nella devoluzione dell'eredità ad un successibile di grado posteriore; vero è che il rinunziante può, entro il termine di dieci anni dalla morte del de cuius, revocare la rinuncia, così accettando l'eredità e succedendo al predetto a titolo universale, con effetto ex tunc (art. 459 c.c.), ma solo qualora il nuovo chiamato non abbia frattanto accettato, definitivamente acquistando l'eredità. Dunque, il chiamato all'eredità, che non abbia accettato e che vi rinunci, non può essere considerato in alcun modo titolare della soggettività passiva rispetto ai debiti del de cuius, neanche in ambito tributario (non è affatto casuale che l'art. 65, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, individui proprio gli eredi del contribuente quali i soggetti tenuto in solido al pagamento delle imposte gravanti sullo stesso de cuius), giacché il fisco, alla stregua di qualsiasi creditore, ben può utilizzare gli strumenti offerti dal codice civile a tutela della relativa posizione, come ad esempio l'impugnazione della rinuncia (art. 524 c.c.), ovvero la richiesta di nomina di un curatore dell'eredità giacente (art. 528 c.c.), al quale validamente notificare l'avviso di accertamento (arg. ex art. 529 c.c.; v. Cass. n. 16428/2009), onde evitare di incorrere nella relativa decadenza per intempestività.

In conclusione, può quindi ribadirsi il principio (di recente affermato da Cass. n. 15871/2020), secondo cui Il chiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del "de cuius", neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c. c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra í successibili.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari

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