Intimazione di pagamento e violazione dell'art. 2304 del codice civile.

GIURISPRUDENZA

La Ctp di Bari, con sentenza del 04.08.2022, in una causa patrocinata dall'Avv. Dott. Francesco Cotrufo, di COTRUFO & Partners - Avvocati e Commercialisti, ha annullato un’intimazione di pagamento di circa 250.000 euro emessa nei confronti di una ex socia di una sas.

In particolare, il Collegio Barese ha ribadito come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con pronuncia n. 28709/2020, cui successivamente le Sezioni Semplici si sono adeguate, (a mero titolo esemplificativo. Cass. n. 37196/2021 - n. 30019/2021), hanno affermato che in tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l’altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale.

La Corte ha chiarito, inoltre, che ove trattasi di società di persone, in accomandita semplice o per azioni, è l’amministrazione creditrice a dover provare l’insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale. Ne consegue che “… se l’Amministrazione prova la incapienza totale o parziale del patrimonio sociale il ricorso andrà respinto; …. Se nessuna prova sarà offerta … comporterà che il ricorso dovrà essere accolto …”. (Cass. n.37196/2021)

Nel caso di specie, i giudici baresi rilevano che, a fronte di specifica contestazione, nessuna prova è stata offerta dalla controparte riguardo all’incapienza totale e/o parziale del patrimonio della società, prova che trattandosi di una società in accomandita semplice spettava alla controparte Ente di riscossione. Per tale motivo, l'intimazione deve essere annullata e l'ade riscossione condannata alla spese di lite.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari

 

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