Acquisto, modifica e poi vendita di immobili: si tratta d段mpresa

GIURISPRUDENZA

Acquisto, modifica e poi vendita di immobili: si tratta d’impresa

È attività commerciale la cessione degli appartamenti realizzati dopo aver comprato e ristrutturato un edificio. La nozione civilistica e quella tributaria di “imprenditore” sono differenti

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Legittimo l’avviso d’accertamento per Irpef e Iva a carico del contribuente che acquisti un edificio, lo ristrutturi, ricavandone un numero, superiore a quello originario, di unità immobiliari, che venda poi singolarmente a terzi estranei all’ambito familiare. Si tratta infatti di attività di impresa esercitata in maniera abituale, in quanto protratta per un apprezzabile periodo di tempo.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 36992 del 16 dicembre 2022 con cui ha rigettato il ricorso di una contribuente.


La pronuncia della Cassazione

Ebbene, secondo un consolidato orientamento della Corte di cassazione, la qualifica di imprenditore può essere attribuita anche a chi semplicemente utilizzi e coordini un proprio capitale per fini produttivi. L'esercizio dell'impresa, inoltre, può esaurirsi anche con un singolo affare, in considerazione della sua rilevanza economica e delle operazioni che il suo svolgimento comporta.
La Cassazione si è occupata, a tal proposito, dei casi di costruzione e successiva vendita di immobili da parte di privati, ritenendo che anche l’effettuazione di una singola attività di costruzione, che comporti il rilevante impiego di mezzi economici, il protrarsi nel tempo e un’apprezzabile organizzazione di fattori di produzione, configuri un’attività di impresa (cfr Cassazione, pronuncia n. 4407/1995).

Tale interpretazione è stata fatta propria anche dall’Agenzia delle entrate, con risposta all’interpello n. 426/2019. Secondo questo documento, l'esercizio dell'impresa, inoltre, può esaurirsi anche con un singolo affare, in considerazione della sua rilevanza economica e delle operazioni che il suo svolgimento comporta. Più precisamente, un singolo affare può costituire esercizio di impresa allorquando implichi il compimento di una serie coordinata di atti economici, sia pure attraverso un'unica operazione, come avviene nel caso di costruzione di edifici da destinare all'abitazione.
Nell’ipotesi oggetto dell’interpello, analogo a quello in esame, l’Agenzia delle entrate riteneva, quindi, che l'attività svolta dall'istante doveva considerarsi imprenditoriale, dal momento che l'intervento sul complesso immobiliare posto in essere risultava finalizzato, non all’uso del proprietario o a quello della sua famiglia, bensì alla realizzazione e successiva vendita delle unità immobiliari, garage e posti auto, a terzi, avvalendosi di un'organizzazione produttiva idonea e svolgendo un'attività protrattasi nel tempo (cfr anche risoluzione n. 204/2002).

Fonte

www.fiscoggi.ti del 21/02/2023

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