Rapporto tra agenzia delle entrate riscossione e regione puglia: nessun litisconsorzio necessario. Prescrizione triennale delle tasse automobilistiche.

GIURISPRUDENZA

COTRUFO & Partners 

Avvocati e Commercialisti

 

Rapporto tra agenzia delle entrate riscossione e regione puglia: nessun litisconsorzio necessario. Prescrizione triennale delle tasse automobilistiche.

 

La Corte di Giustizia Tributaria di 2 grado della Puglia, ( Presidente, dott. Fernando Antonio Cazzolla, relatore, Dott. Riccardo Greco)  con sentenza del 20.04.2023, in una causa patrocinata dallo studio COTRUFO & Partners – Avvocati e Commercialisti, ha rigettato l’appello dell’agenzia delle entrate riscossione, condannandola al pagamento delle spese processuali. 

Con l’atto di appello, l’ufficio contestava la correttezza della decisione di primo grado sull’omessa estensione del contraddittorio alla Regione Puglia assumendo ricorrere un compito d’ufficio che doveva prescindere dalla tempestività della richiesta di parte.

 Quanto al merito, ritenendo competere alla Regione Puglia la dimostrazione della tempestività della pretesa, si rifaceva comunque ad avvisi interruttivi e all’asserita tempestiva notifica degli atti di riscossione. Deduceva comunque ricorrere il termine di prescrizione decennale. 

Si costituiva in giudizio l’appellata, affermando la correttezza della decisione relativamente alla mancata estensione del contraddittorio alla Regione Puglia, disconoscendo il ricorrere di un litisconsorzio necessario.

 Quanto al merito, contestava la rilevanza degli atti intermedi addotti dall’Agenzia perché comunque superati dal successivo decorso dei termini di prescrizione, ovvero perché non provata la riferibilità alle pretese creditorie oggetto di causa.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

 

L’appello va rigettato per le ragioni che seguono.

 

Va  considerata la doglianza dell’appellante circa la mancata integrazione del contraddittorio con la Regione Puglia. La questione è stata decisa dalla Suprema Corte con pronunciati ricorrenti, da considerarsi jus receptum. In particolare la Cassazione ha sostenuto due principi:

 a) il rapporto processuale fra agente della Riscossione e Ente impositore non si configura come litisconsorzio necessario

e il contribuente può rivolgere l’impugnazione dell’atto indistintamente nei confronti di uno o dell’altro; b) la chiamata in causa del terzo perseguita dall’Agenzia non è soggetta ad autorizzazione del giudice, e deve essere adempiuta direttamente dalla parte; nemmeno è censurabile la scelta del giudicante di non dar corso alla richiesta di parte (si confronti, fra tante, Cass. 21 giugno 2019, ord. 16685).

 

Sulla base di queste osservazioni la decisione impugnata è correttamente argomentata e immune da  censure.

 

Anche quanto al merito l’appello è infondato. Con riguardo all’intimazione di pagamento che si riferisce alla cartella per il debito risalente al xxxxx, l’Agenzia ha allegato un preteso atto interruttivo indicandolo nell’intimazione n. 0xxxxxxxxx, e tuttavia ha prodotto di questo solo la cartolina postale con l’avviso di ricevimento senza però che dall’avviso sia possibile risalire al contenuto del documento, stante l’omessa produzione dell’intimazione richiamata.

Quindi non si può ritenere compiuto l’atto interruttivo affermato dall’Agenzia nei termini anzidetti.

Con riguardo alla cartella di pagamento n. xxxxxxxxxxxxx0 per la xxxxxxxxxxxxxxx, l’affermazione secondo cui questa sarebbe stata notificata il 9 febbraio 2016 è contraddetta dalla stessa documentazione della Agenzia la quale ha prodotto copia della cartella datata 19 maggio 2017, e successive varie relate negative di notifica fino al deposito nella casa Comunale avvenuto il 30 agosto 2018 con la ricevuta della raccomandata che dava conto del deposito, il 5 ottobre 2017.

Dunque anche a voler tener conto della data della stessa cartella (19 maggio 2017) è evidente la sua tardività rispetto al termine di prescrizione legale da fissarsi al 31 dicembre dell’anno 2012.

  D’altra parte va ribadito che il termine di prescrizione per le tasse automobilistiche è triennale con estensione per il primo dei termini prescrizionali al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la tassa andava pagata, e scadenze prescrizionali successive di tre anni in tre anni.

  Sul punto è intervenuta con piena disamina delle questioni controverse l’ordinanza della Corte di Cassazione 5 settembre 2022, n. 26062. La decisione ha così disposto: “… E’ pacifico che la notifica dell'avviso di accertamento comporta l'interruzione del termine triennale di prescrizione, cominciando così a decorrere un ulteriore termine triennale ai fini della notifica della cartella di pagamento (Cass., Sez. 5, 12 gennaio 2017, n. 593; Cass., Sez. 5, 24 gennaio 2019, n. 2014) e che l'avviso di accertamento esplica efficacia interruttiva della prescrizione triennale per la sua equiparabilità alla costituzione in mora (art. 1219 e.e. e art. 2943 e.e., comma 4) del contribuente per il pagamento del credito tributario, ma il nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno successivo alla notifica dell'avviso di accertamento e viene a scadere al compimento del successivo triennio. Altrimenti ragionando, con il rinvio del dies a quo al primo giorno dell'anno successivo alla notifica dell'avviso di accertamento, si verrebbe ad introdurre un ulteriore differimento della decorrenza del periodo prescrizionale, che non trova fondamento in alcuna disposizione di legge, esigendosi la stretta continuità e contiguità sul piano cronologico nella consecuzione del vecchio e del nuovo termine estintivo (arg. ex art. 2945 e.e., comma 1). Peraltro, la "specialità" del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 51, u.p., convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, che rinvia il dies a quo della prescrizione al primo giorno dell'anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto, deriva dalla concessione al contribuente della facultas solutionis fino alla scadenza dell'anno di maturazione della tassa automobilistica. Per cui, non se può consentire l'estensione al computo ex novo del termine posteriore all'evento interruttivo, non riproponendosene più la medesima ratio. In tal caso, infatti, lo slittamento della decorrenza opererebbe (come una sorta di causa sospensiva della prescrizione) in pregiudizio del contribuente, concedendo all'ente impositore il beneficio di un'ingiustificata dilatazione del termine per la notifica della cartella esattoriale, che - oltre ad essere di incerta durata, in relazione alla minore o maggiore prossimità dell'atto interruttivo alla scadenza dell'anno in corso - sarebbe irragionevole ed incongruo rispetto ad una confacente tutela del credito tributario. In definitiva, dopo l'interruzione provocata dalla notifica dell'avviso di accertamento, la decorrenza del nuovo termine di prescrizione è immediata, non essendovi alcun impedimento per l'ente impositore all'esigibilità del credito tributario (così in Cass. n. 28104 del 2021, non massimata)”.

 L’autorevolezza di una tale motivazione non lascia dubbio dunque sulle ragioni che vanno qui dispiegate, le quali tutte ricorrono a disattendere dell’appello.

 

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari

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