No alla sospensione feriale dei termini endo-procedimentali

GIURISPRUDENZA

No alla sospensione feriale dei termini endo-procedimentali

Lo stop estivo è applicabile in ambito processuale e non riguarda, quindi, il contraddittorio previsto in caso di verifica fiscale

spiaggia

SINTESI: In tema di sospensione feriale dei termini, l’art. 1 della legge n. 742 del 1969, pur nel più ampio contenuto assicurato dai numerosi interventi della Corte Costituzionale, è applicabile ai soli termini processuali, con esclusione dei termini endo-procedimentali, che cadenzano il procedimento amministrativo sino all’emissione del provvedimento amministrativo, quest’ultimo impugnabile dinanzi ad una giurisdizione, sia essa ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria. Ne discende che al termine dilatorio, previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, a garanzia del contraddittorio endo-procedimentale in materia di accertamento tributario, non è applicabile la sospensione dei termini nel periodo feriale.

Sentenza n. 10584 del 19 aprile 2023 (udienza del 23 febbraio2023)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Sorrentino Federico
Sospensione feriale dei termini – Art. 1 della legge n. 742 del 1969 – Si applica ai soli termini processuali - Al termine dilatorio, previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, a garanzia del contraddittorio endo-procedimentale, non è applicabile la sospensione dei termini nel periodo feriale

 

Fonte: www.fiscooggi.it del 17/05/2023

Tutte le news