Il pagamento non comporta acquiescenza alla pretesa impositiva.

GIURISPRUDENZA

Il pagamento non comporta acquiescenza alla pretesa impositiva.

La Suprema Corte di cassaszione, con la sentenza  n. 18905 del 4.07.2023, ha statuito che l'istituto dell' acquiescenza al provvedimento amministrativo, sotto la specie dell'accettazione di esso, non può trovare applicazione nel diritto tributario, non potendosi attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente, di essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario, risultando irripetibile il versamento solo in quanto spontaneamente pagato.

Nella specie, la contribuente ha allegato sin dal primo grado che il pagamento integrale della sanzione irrogata era intervenuto dopo la notificazione dell'atto di recupero, al fine di poter conseguire il rimborso dell'IVA per l'anno 2007, poi effettivamente riconosciuto dall'Ufficio.

Il pagamento non è stato, dunque, effettuato spontaneamente, ma al solo fine di evitare conseguenze pregiudizievoli o, comunque, di carattere preclusivo.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari

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