Utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti. Assolto per tenuità del fatto – Tribunale Penale di Bari –

GIURISPRUDENZA

Utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti. Assolto per tenuità del fatto – Tribunale Penale di Bari –

Il Tribunale penale di Bari, con sentenza n. 4062/2023, ha assolto, in quanto non punibile ai sensi dell’art. 131 bis cp, il rappresentante legale di una società di capitali,(difeso dagli avv.ti di Cotrufo & Partners – Avvocati e Commercialisti), dal reato previsto dall’art. 2 D.lgs. 74/2000, ovvero la Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

In particolare, il giudice ha evidenziato in sentenza che la riforma Cartabia ha rinnovato l'istituto, allargando le ipotesi dei reati ai quali applicarlo (ossia a quelli puniti nel minimo con la pena non superiore a due anni di reclusione, essendo invece indifferente il massimo edittale) e riconoscendo rilievo, ai fini della valutazione del fatto, anche alle condotte susseguenti del reo. Tali novità legislative, trattandosi di istituto di diritto sostanziale, per il principio del favor rei si applicano anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della novella.

Orbene, secondo il giudicate, nel caso di specie il fatto appare tenue alla luce della esiguità della somma portata nella fattura emessa per operazione inesistenti ed, in più, si deve valorizzare la condotta dell’imputato che ha poi pagato il suo debito tributario elidendo la concreta offensività della sua condotta criminosa

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