Responsabilità ex 231 per omessa prevenzione dell’inquinamento anche senza vantaggio economico. Avv. Francesco Cotrufo

Responsabilità ex 231 per omessa prevenzione dell’inquinamento anche senza vantaggio economico

La Corte di Cassazione ha statuito che è responsabile, ai sensi del D.Lgs 231/2001, l’impresa che non ha realizzato le misure organizzative e gestorie preventive contro l’inquinamento.
La Suprema Corte, con la Sentenza n. 3157 del 27 gennaio 2020, ha precisato che, ai fini della responsabilità, il risparmio imputabile all’azienda è rinvenibile anche la mera riduzione dei tempi di produzione, a prescindere da un risparmio economico.

Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista