Apertura della borsa del contribuente da parte della GdF. E' sempre necessaria l'autorizzazione del PM?
Avv. Francesco Cotrufo - Cotrufo & Partners - Avvocati e Commercialisti -
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Avvocati e Commercialisti
Apertura della borsa del contribuente da parte della GdF. E' sempre necessaria l'autorizzazione del PM?
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 3182/22, hanno statuito che per l'apertura della borsa del contribuente, occorre l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica solo in caso di ''apertura coattiva''.
Ricordano i Supremi Giudici che, in sede di accesso fiscale, involgente l’apertura e la consequenziale acquisizione di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in genere, non è necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, laddove il contribuente manifesti spontaneamente il proprio consenso a tale ispezione.
Inoltre, in punto della valida espressione dell’assenso prestato dal soggetto coinvolto, concludono i giudici di legittimità, è irrilevante che la parte privata sia stata informata, in assenza di obbligo normativo, circa le conseguenze in caso di opposizione alla richiesta dell’A.F.
PRINCIPIO DI DIRITTO
La Corte, in conclusione, ha espresso il principio di diritto che, “in tema di accertamento delle imposte, l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica all’apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in genere”, a mente dell’art. 52, comma 3, D.P.R. n. 633/72, nonché dell’art. 33, D.P.R. n. 600/73, “è richiesta soltanto in caso di ‘apertura coattiva’ e non anche dove l’attività di ricerca si svolga con il libero consenso del contribuente”.
Avv. Francesco Cotrufo, avvocato e commercialista del foro di Bari
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