SINTESI: In tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari ai sensi dell’art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, del DPR n.600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, a qualunque categoria di reddito siano riferibili i proventi accertati, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, cui rinvia lo stesso art. 32, comma 1, n. 2; fermo restando che, in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento lo hanno nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (cfr., conf., Cass. n. 1519 del 2017).
Ordinanza n. 35618 del 20 dicembre 2023 (udienza 17 novembre 2023)
Cassazione Civile, sezione V - Pres. Ettore Cirillo
Imposte sui redditi - La presunzione legale (relativa) del maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, a qualunque categoria di reddito siano riferibili i proventi accertati – I prelevamenti hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa – I versamenti hanno valore presuntivo nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono fornire la prova contraria
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