NewsSovraindebitamentoOltre 100mila euro di debiti cancellati: il Tribunale di Bari applica l’esdebitazione dell’incapiente

21/09/20260

Cartelle esattoriali, contributi INPS arretrati, tributi locali, una finanziaria. Anno dopo anno il conto sale e a un certo punto supera qualsiasi possibilità di rientro. Chi vive questa situazione conosce bene la sensazione: lo stipendio basta appena per arrivare a fine mese e il debito resta lì, intatto, anzi cresce con interessi e sanzioni.

Con un decreto del 12 settembre 2026 il Tribunale di Bari ha chiuso una vicenda di questo tipo nel modo più netto possibile: ha cancellato debiti per 102.564,73 euro a una persona che non aveva nulla da offrire ai propri creditori. Lo strumento si chiama esdebitazione del debitore incapiente ed è previsto dall’articolo 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).

Che cos’è l’esdebitazione dell’incapiente

Le procedure di sovraindebitamento, di regola, chiedono qualcosa in cambio: una parte dello stipendio per alcuni anni, la vendita di un immobile, un piano di pagamenti ridotti. Il debitore mette a disposizione ciò che ha e, alla fine del percorso, viene liberato dal resto.

Ma chi non ha niente? Per queste persone il legislatore ha previsto una strada diversa. L’articolo 283 CCII, in parole semplici, consente al giudice di liberare dai debiti la persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, né diretta né indiretta, nemmeno guardando al futuro. Nessun pagamento, nessun bene da liquidare: i debiti vengono dichiarati inesigibili.

Si tratta di un beneficio che si può ottenere una sola volta nella vita. La regola era comparsa nel 2020 nella vecchia legge sul sovraindebitamento (la legge n. 3 del 2012) ed è poi confluita nel Codice della crisi.

Il caso: un ex libero professionista con debiti verso Fisco, INPS ed enti locali

Il ricorrente, fino al 2019, lavorava come consulente con partita IVA. Un’attività precaria, come la definisce lo stesso decreto, sulla quale si sono abbattuti problemi di salute: prima quelli della moglie, poi i suoi. Oggi è in corso anche una separazione giudiziale.

In quegli anni si è accumulata un’esposizione di oltre centomila euro. Tra i creditori figurano l‘Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’INPS, la Regione Puglia, due Comuni e una società finanziaria. In larga parte, quindi, debiti fiscali e contributivi assistiti da privilegio: proprio quelli che molti ritengono impossibili da cancellare.

Perché il giudice ha ritenuto che non ci fosse nulla da offrire ai creditori

Il Tribunale ha esaminato la relazione del gestore della crisi, cioè il professionista nominato dall’Organismo di composizione della crisi (OCC) che verifica i conti del debitore e ne riferisce al giudice. Il quadro emerso è questo.

Il ricorrente percepisce un reddito medio tra 1.500 e 1.600 euro al mese per tredici mensilità. Le spese correnti sono sostanzialmente pari alle entrate, anche perché deve provvedere al mantenimento e alla cura della figlia, che vive in un comune diverso dal suo. Non possiede immobili. Ha beni mobili registrati di valore esiguo, qualche partecipazione societaria di scarsa redditività e giacenze sul conto non rilevanti.

Avere uno stipendio non esclude di per sé l’accesso alla procedura. Ciò che conta è quanto rimane dopo aver coperto le necessità di vita del debitore e della sua famiglia. Se non avanza nulla, non c’è nulla da distribuire.

Il giudice ha poi guardato avanti. Le condizioni di salute del ricorrente, unite alla sua situazione economica, rendono inverosimile che in futuro possa disporre di risorse maggiori. Da qui la conclusione: assenza totale di utilità per i creditori, anche in prospettiva. Esdebitazione concessa per tutti i debiti anteriori al ricorso.

Quattro anni sotto osservazione

La cancellazione dei debiti non chiude subito la partita. Per i quattro anni successivi al decreto il debitore dovrà presentare ogni anno, tramite il gestore dell’OCC, una dichiarazione sulle eventuali sopravvenienze. In altre parole dovrà comunicare se nel frattempo sono arrivate nuove risorse (un’eredità, una vincita, un netto miglioramento del reddito) tali da consentire di pagare i creditori in misura non inferiore al 10%. I finanziamenti, in qualunque forma, non si contano.

Se la dichiarazione è negativa, tutto resta com’è. Se invece emergono utilità rilevanti e il debitore le tace, il beneficio può essere revocato. Il gestore vigila sul deposito puntuale delle dichiarazioni e il giudice può chiedergli verifiche.

Anche i creditori hanno voce: possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto. Trascorsi i quattro anni senza sopravvenienze e senza opposizioni accolte in via definitiva, la procedura viene dichiarata chiusa.

Cosa insegna questo provvedimento

Chi si riconosce in una storia simile può ricavarne qualche indicazione pratica.

La prima riguarda la natura dei debiti. Cartelle, avvisi dell’Agenzia delle Entrate e contributi previdenziali rientrano nell’esdebitazione come gli altri debiti. L’idea che “con il Fisco non si possa fare nulla” è smentita dai fatti: qui la parte preponderante del passivo era proprio verso enti pubblici.

La seconda riguarda la meritevolezza. Il giudice vuole capire come è nato l’indebitamento. Nel caso barese la causa è stata individuata in vicende familiari e di salute sovrapposte a un lavoro instabile, senza dolo né colpa grave. Chi si è indebitato con leggerezza, o ha compiuto atti in frode ai creditori, troverà la porta chiusa.

C’è poi la documentazione. Il decreto richiama più volte i chiarimenti forniti e le integrazioni depositate. Redditi, spese, stato di salute, carichi familiari: ogni affermazione va provata. Un ricorso preparato in fretta rischia il rigetto, e trattandosi di un beneficio concesso una volta sola conviene presentarsi con le carte in ordine.

Resta un dato di fondo. A distanza di alcuni anni dall’introduzione della norma, i tribunali la applicano con regolarità e per importi tutt’altro che simbolici, quando la situazione personale ed economica del debitore lo giustifica.

Perché è importante affidarsi a un professionista

Chi convive da anni con debiti che non riesce a pagare spesso ha smesso di aprire la posta e prova un senso di vergogna che lo tiene lontano da qualsiasi soluzione. Eppure la legge offre strumenti concreti, e questo decreto lo conferma. La scelta della procedura giusta dipende da redditi, patrimonio, composizione della famiglia e origine dei debiti: con l’esdebitazione dell’incapiente, poi, l’occasione è unica e va giocata bene. Un avvocato e un commercialista che lavorano insieme possono ricostruire la posizione debitoria, dialogare con l’OCC e presentare al tribunale un quadro completo e credibile. Il primo passo è farsi esaminare la situazione, senza impegno e senza giudizi.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere meramente divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Per una valutazione specifica del proprio caso, è sempre consigliabile rivolgersi a un professionista qualificato.

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